Carburanti uso privato: modifiche normative

In particolare:
  • è stato definito il numero minimo di automezzi, che non dovrà essere inferiore a cinque, necessario per poter fare domanda di autorizzazione (le modifiche relative alla consistenza del parco automezzi non si applicano, neppure in sede di rinnovo, alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni);
  • sono state introdotte alcune semplificazioni circa la possibilità di utilizzare un unico distributore per cooperative, gruppi di imprese dell’autotrasporto e società a prevalente partecipazione pubblica nel settore del trasporto.
Tutti i distributori ad uso privato, interrati o fuori terra, devono essere autorizzati. L’autorizzazione deve essere preceduta da una valutazione in merito alle effettive necessità, alla natura dell’attività svolta,
alla localizzazione ed alla consistenza del parco automezzi che deve essere in numero non inferiore a cinque; tale ultimo requisito non si applica con riferimento ai mezzi battipista, agli elicotteri, ai natanti, agli aeromobili, ai carrelli elevatori e ad altre simili tipologie di mezzi e può essere derogato in presenza di comprovate difficoltà di rifornimento presso la rete stradale o di altre motivate ragioni e comunque previa apposita richiesta da parte dell’interessato.
Per impianto di carburante ad uso privato si intende qualsiasi apparecchiatura meccanica costituita da uno o più serbatoi collegati ad un qualsiasi sistema di erogazione omologato, stabilmente installata all’interno di edifici ad uso industriale o commerciale, cantieri, magazzini di proprietà di imprese private o di amministrazioni pubbliche e usata per il
rifornimento esclusivo dei mezzi e degli automezzi dell’impresa o dell’Amministrazione pubblica.
Si può derogare al principio del rifornimento esclusivo dei soli mezzi ed automezzi del soggetto autorizzato nei seguenti casi:
  1. cooperative e consorzi di autotrasportatori costituiti da almeno cinque imprese. In tale fattispecie tutti i soci aderenti alla cooperativa e al consorzio possono rifornirsi, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale, presso impianti di distribuzione carburanti ad uso privato rispettivamente della cooperativa o del consorzio;
  2. gruppi di imprese, nel settore dell’autotrasporto, tra le quali sussista un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall’articolo 2359 del c.c.. In tale fattispecie tutte le relative imprese facenti parte del gruppo possono rifornirsi anche presso impianti di distribuzione carburanti ad uso privato di titolarità di altre imprese del medesimo gruppo;
  3. società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore dei trasporti o comunque di un pubblico servizio. Nel caso in cui dette società, proprietarie degli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e degli automezzi, affidino la gestione degli impianti stessi ad un’altra società anche essa a prevalente partecipazione pubblica è consentito, ferme restando le disposizioni fiscali non di competenza dell’Amministrazione provinciale, il rifornimento di tutti i mezzi sia della società proprietaria degli impianti e titolare dell’autorizzazione che della società di gestione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.02.2009

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