Carta di Qualificazione del Conducente – chiarimenti rispetto al Decreto 10 giugno 2014

E' confermato che le CQC per il trasporto persone (ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata "9 settembre 2013") sono valide fino al
9 settembre 2015; le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata "9 settembre 2014” sono, invece, valide fino al
9 settembre 2016.
Pertanto i conducenti con Carta di Qualificazione del Conducente – CQC – per il trasporto di cose non dovranno effettuare alcun corso di formazione periodica entro la data del 9 settembre 2014, bensì entro il 9 settembre 2016. E' altresì disposto che, al conducente titolare di CQC avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2013, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda una duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale "95", sarà indicata la data di scadenza di validità "9 settembre 2015". Al conducente titolare di CQC per il trasporto di cose avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2014, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale "95", sarà indicata la data di scadenza di validità "9 settembre 2016". Nella circolare è precisato, infine, che saranno emanati altri provvedimenti con le ulteriori procedure relative alla scadenza di validità delle CQC. In allegato i documenti di riferimento. Riferimento per la notizia: Andrea De Mattheis 0461 803715 a.demattheis@artigiani.tn.it

DATA DI PUBBLICAZIONE

01.09.2014

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