CCNL Autotrasporto Merci – Accordo di data 24 aprile 2012
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nell’accordo sono state individuate le figure professionali dell’artigianato per le quali, ai sensi di legge, è possibile prevedere un periodo di apprendistato fino ad un massimo di 5 anni; -
la durata dei contratti di apprendistati per autisti e operai possono essere così schematizzate: -
gli autisti inquadrati nel 3°livello Super:
5 anni di apprendistato; -
gli autisti inquadrati nel 3° livello:
4 anni di apprendistato; -
altre figure operaie come gli addetti al magazzinaggio, alla manutenzione dei veicoli ed alla movimentazione, inquadrati nei livelli 4°Senior e 4°Junior:
4 anni di apprendistato;
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la durata del contratto di apprendistato per tutte le qualifiche impiegatizia e per alcune qualifiche operaie è di 3 anni, mentre le percentuali per il calcolo della retribuzione sono state ridotte; -
nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, ovvero le n. 8 ore di formazione in sicurezza) per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; tale formazione sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011). La presente disposizione annulla e sostituisce i commi 15, 16 e 18 dell’art. 50 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni; -
la formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning; -
la formazione effettuata sarà registrata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività di questo la registrazione della formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l’avvenuta formazione.