CCNL Autotrasporto Merci – Accordo di data 24 aprile 2012

In data 24 aprile 2012 è stato siglato da Confartigianato Trasporti, le altre Organizzazioni datoriali del Settore Trasporto merci e Logistica e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, l’accordo per la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante per il Settore Autotrasporto Merci. L’accordo, che recepisce definitivamente nel CCNL sopra citato la nuova normativa legale prevista dal D. Lgs. n. 167/2011, è in vigore dal 26 aprile 2012. A decorrere dalla suddetta data le assunzioni di nuovi apprendisti dovranno essere effettuate seguendo le regole dell’accordo di data 24 c.m., nonché le disposizioni dell’art. 50 del CCNL Autotrasporto merci da questo non espressamente abrogate. Agli apprendisti, invece, assunti entro la suddetta data continuerà ad applicarsi fino alla scadenza de contratto di apprendistato la precedente disciplina legale e contrattuale in forza del regime transitorio di cui all’art. 7, comma 7, del citato decreto n. 167/2011. Si elencano di seguito le principali novità della nuova regolamentazione:
  • nell’accordo sono state individuate le figure professionali dell’artigianato per le quali, ai sensi di legge, è possibile prevedere un periodo di apprendistato fino ad un massimo di 5 anni;
  • la durata dei contratti di apprendistati per autisti e operai possono essere così schematizzate:

    • gli autisti inquadrati nel 3°livello Super:
      5 anni di apprendistato;
    • gli autisti inquadrati nel 3° livello:
      4 anni di apprendistato;
    • altre figure operaie come gli addetti al magazzinaggio, alla manutenzione dei veicoli ed alla movimentazione, inquadrati nei livelli 4°Senior e 4°Junior:
      4 anni di apprendistato;
E’ stato, inoltre, stabilito che la facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per le figure sopra citate non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 90% dei contratti di apprendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti; detta regola non trova applicazione fino a 3 unità non confermate. Per le qualifiche impiegatizie ed alcune operaie (durate fino a 3 anni) resta, invece, confermata la previgente norma contrattuale (comma 12 dell’art. 50) che prevede una franchigia fino a 5 unità;
  • la durata del contratto di apprendistato per tutte le qualifiche impiegatizia e per alcune qualifiche operaie è di 3 anni, mentre le percentuali per il calcolo della retribuzione sono state ridotte;
  • nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, ovvero le n. 8 ore di formazione in sicurezza) per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; tale formazione sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011). La presente disposizione annulla e sostituisce i commi 15, 16 e 18 dell’art. 50 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni;
  • la formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning;
  • la formazione effettuata sarà registrata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività di questo la registrazione della formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l’avvenuta formazione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

01.05.2012

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