Ccnl edilizia artigianato: accordo Sull’apprendistato professionalizzante

Decorrenza e durata: La presente regolamentazione trova applicazione riguardo i contratti
di apprendistato conclusi
dal 1° giugno 2013.
I contratti di apprendistato instaurati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto. Condizioni di applicabilità: Il numero complessivo
di apprendisti che possono essere assunti dalle imprese artigiane rimane quello stabilito dall’articolo 4, della Legge n. 443/1985. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione
del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Si ricorda che la Riforma Fornero ha previsto che in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012
e fino al 17 luglio 2015
tale percentuale di stabilizzazione scende al 30%. Non
rientrano in tale
computo i rapporti cessati per:
– recesso durante il periodo di prova; – dimissioni; – licenziamento per giusta causa. In caso di mancato rispetto
della percentuale sopra citata risulta, comunque, possibile l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista
in caso di totale mancata conferma
degli apprendisti pregressi. Le previsioni relative alla percentuale di conferma non si applicano ai datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
Sfera di applicazione: Possono essere assunti con tale fattispecie contrattuale i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni di età, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni, qualora siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs n. 226/2005. Il ricorso all’apprendistato professionalizzante è consentito, in relazione alla qualifica da conseguire e ad uno dei quattro gruppi di lavorazioni
previsti, nonché per gli impiegati
con qualifiche finali dal 2° al 7° livello. Il periodo di prova
ha la durata massima di 6 settimane
ed oltre a tale periodo nel contratto scritto, stipulato dalle parti, vanno specificati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione, la durata dell’apprendistato, la retribuzione, il rinvio al piano formativo individuale, ogni altra indicazione contrattuale utile.
Durata: I periodi
di apprendistato prestati presso altre imprese
si cumulano ai fini del computo della durata massima prevista, purché riguardanti le stesse qualifiche e non siano separati da interruzioni superiori a 12 mesi. In tutti i casi di sospensione
del rapporto con diritto alla conservazione del posto
(es. malattia, infortunio, etc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è consentita la proroga dell’apprendistato per una durata
pari all’evento, purché lo stesso abbia una durata di almeno 60 giorni
di calendario (in tale computo rientrano cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di
durata superiore ai 15 giorni di calendario). I periodi di sospensione sono utili ai fini della determinazione della progressione retributiva. La durata dell’apprendistato è determinata in diverse misure massime, in ragione della qualifica da conseguire e dei gruppi di lavorazioni, come di seguito riportato: 1° Gruppo Lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano con le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all’impresa artigiana. Tali figure saranno individuate dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo. Durata:
60 mesi.
2° Gruppo Lavorazioni polivalenti che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria non rientranti nel 1° gruppo. Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista). Durata:
51 mesi.
3° Gruppo Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore. Durata:
48mesi.
4° Gruppo Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati. Durata:
36 mesi.
Impiegati Per gli impiegati con qualifiche finali del: – 2° e 3° livello, la durata dell’apprendistato è la stessa del 3° gruppo (48 mesi); – 4° e 5° livello, l’apprendistato ha la stessa durata e progressione economica retributiva del 2° gruppo (51 mesi); – 6° e 7° livello, l’apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo (60 mesi). Inquadramento e trattamento economico: Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale
dell’apprendista non
può essere inferiore per più di 2 livelli
all’inquadramento stabilito per i lavoratori assunti ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, al termine
dello stesso gli apprendisti operai, a seconda del gruppo di appartenenza, sono così inquadrati:
– quelli del 1° gruppo nel 4° o 5° livello; – quelli del 2° gruppo nel 3° livello; – quelli del 3° e 4° gruppo nel 2° livello. Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, vanno inquadrati nel livello
proprio della qualifica finale.
Riguardo il trattamento economico, a partire dal
1° giugno 2013, la
retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali, di seguito
indicate, sui seguenti elementi:
– minimo di paga; – indennità di contingenza; – indennità territoriale di settore; – percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello; – elemento variabile della retribuzione (EVR). Per il 1° e 2° gruppo l’applicazione delle percentuali sotto riportate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello, mentre, come sopra indicato, per il 3° e 4° gruppo la percentuale di retribuzione si applica sul 2° livello. Si evidenzia che in nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista può superare la retribuzione globale minima riconosciuta al lavoratore con qualifica di 2° livello. Le percentuali
da applicare per i vari gruppi (1°, 2°, 3° e 4°) risultano le seguenti.
I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII sem. IX sem X sem.
74 76 79 79 86 86 91 91 96 96
70 74 76 79 81 86 86 91 96
74 76 79 79 86 86 91 96
74 76 79 84 91 96
La retribuzione iniziale
dell’apprendista che abbia già
prestato periodi
di apprendistato presso
altre imprese
per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre
nel quale il precedente periodo
è stato interrotto.
Attività Formativa La durata della formazione tecnico-professionale dell’apprendista è fissata in non meno di 80 ore
medie annue
(ivi compresa la formazione in materia di sicurezza sul lavoro); la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è integrata dall’offerta pubblica (laddove prevista), per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio.
È prevista la riduzione del 50%
delle suddette ore di formazione nell’ipotesi di età dell’apprendista, al momento dell’assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Il
piano formativo individuale (PFI), nel quale sono indicati anche i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutor o referente aziendale, va predisposto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro (di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedil nazionale). Il PFI dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro.
Il ruolo di tutor o referente aziendale
interno può essere svolto dal titolare dell’impresa, dal socio ovvero da un familiare coadiuvante; in caso di persona diversa, la stessa dovrà:
– possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello finale dell’apprendista; – svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; – possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore. La formazione effettuata e la qualifica professionale acquisita vanno registrate nel libretto personale di formazione professionale edile o documento equipollente. Recesso Durante l’apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, mentre alla sua conclusione è ammesso il recesso delle parti (art. 2118 c.c.), con preavviso
decorrente dal termine del periodo di apprendistato.
In caso di mancato esercizio
della facoltà di recesso, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Trattamento normativo In caso di assenza per malattia, infortunio
e malattia professionale il trattamento economico è quello stabilito per gli operai e gli impiegati. La disciplina dell
orario
di lavoro e dei riposi annui è quella prevista dal CCNL per gli operai e gli impiegati.
Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente CCNL possono beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO). A tal fine, presso ogni Cassa Edile è costituito un Fondo per l'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l'erogazione delle provvidenze per un massimo di 150 ore/anno attraverso l'impresa e pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge. L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che è stabilito territorialmente dalle Parti firmatarie il presente Accordo; la misura della percentuale di contribuzione non potrà essere inferiore all'1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.05.2013

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