Ccnl edilizia artigianato: accordo Sull’apprendistato professionalizzante
di apprendistato conclusi
dal 1° giugno 2013.
di apprendisti che possono essere assunti dalle imprese artigiane rimane quello stabilito dall’articolo 4, della Legge n. 443/1985. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione
del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
e fino al 17 luglio 2015
tale percentuale di stabilizzazione scende al 30%. Non
rientrano in tale
computo i rapporti cessati per:
della percentuale sopra citata risulta, comunque, possibile l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista
in caso di totale mancata conferma
degli apprendisti pregressi. Le previsioni relative alla percentuale di conferma non si applicano ai datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
previsti, nonché per gli impiegati
con qualifiche finali dal 2° al 7° livello. Il periodo di prova
ha la durata massima di 6 settimane
ed oltre a tale periodo nel contratto scritto, stipulato dalle parti, vanno specificati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione, la durata dell’apprendistato, la retribuzione, il rinvio al piano formativo individuale, ogni altra indicazione contrattuale utile.
di apprendistato prestati presso altre imprese
si cumulano ai fini del computo della durata massima prevista, purché riguardanti le stesse qualifiche e non siano separati da interruzioni superiori a 12 mesi. In tutti i casi di sospensione
del rapporto con diritto alla conservazione del posto
(es. malattia, infortunio, etc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è consentita la proroga dell’apprendistato per una durata
pari all’evento, purché lo stesso abbia una durata di almeno 60 giorni
di calendario (in tale computo rientrano cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di
60 mesi.
51 mesi.
48mesi.
36 mesi.
dell’apprendista non
può essere inferiore per più di 2 livelli
all’inquadramento stabilito per i lavoratori assunti ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, al termine
dello stesso gli apprendisti operai, a seconda del gruppo di appartenenza, sono così inquadrati:
proprio della qualifica finale.
1° giugno 2013, la
retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali, di seguito
indicate, sui seguenti elementi:
da applicare per i vari gruppi (1°, 2°, 3° e 4°) risultano le seguenti.
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dell’apprendista che abbia già
prestato periodi
di apprendistato presso
altre imprese
per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre
nel quale il precedente periodo
è stato interrotto.
medie annue
(ivi compresa la formazione in materia di sicurezza sul lavoro); la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è integrata dall’offerta pubblica (laddove prevista), per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio.
delle suddette ore di formazione nell’ipotesi di età dell’apprendista, al momento dell’assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.
piano formativo individuale (PFI), nel quale sono indicati anche i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutor o referente aziendale, va predisposto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro (di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedil nazionale). Il PFI dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro.
interno può essere svolto dal titolare dell’impresa, dal socio ovvero da un familiare coadiuvante; in caso di persona diversa, la stessa dovrà:
decorrente dal termine del periodo di apprendistato.
della facoltà di recesso, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
e malattia professionale il trattamento economico è quello stabilito per gli operai e gli impiegati. La disciplina dell
’orario
di lavoro e dei riposi annui è quella prevista dal CCNL per gli operai e gli impiegati.