Chiarimenti in materia di collaborazione coordinata e continuativa a progetto

In primo luogo il Ministero, dopo aver confermato che il “progetto” è l’unico ed indispensabile requisito cui ricondurre le collaborazioni coordinate e continuative sottoscritte successivamente al 18 luglio 2012, declina i requisiti che esso deve possedere per evitare la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato:
  • collegamento ad un determinato risultato finale: il risultato deve essere esplicitamente descritto, anche al fine di individuare un obiettivo effettivamente verificabile, e, pertanto, deve essere idoneo a realizzare un determinato e circoscritto interesse del committente;
  • non coincidenza con l’oggetto sociale del committente: il progetto deve distinguersi dall’attività esercitata dall’impresa, concretizzandosi in uno specifico obiettivo od attività che si affianchi a quella principale;
  • svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi, ossia, specifica la circolare, non devono essere compiti caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito dal committente.
La circolare, poi, fornisce chiarimenti in merito al compenso del collaboratore, che non dovrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ogni settore di attività, con riferimento
“ai minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati” così come individuati dalla contrattazione collettiva.
Rispetto al ruolo della contrattazione collettiva, la circolare chiarisce che
“il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato, in applicazione dei principi di cui all’art. 36 della Cost.”.
Con riferimento, poi, ai profili sanzionatori, il Ministero chiarisce che è possibile ritenere assente il progetto quando questo sia carente dei requisiti indicati: in questi casi, pertanto, il personale ispettivo procederà alla riqualificazione del rapporto di collaborazione, sulla base della presunzione assoluta di subordinazione di cui all’art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003. In merito, invece, alla presunzione relativa di subordinazione, di cui all’art. 69, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, il Ministero chiarisce che essa ricorre quando il collaboratore svolge la propria attività con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti: ciò comporta la possibilità per il collaboratore di svolgere le stesse attività del lavoratori dipendenti, purché con modalità organizzative del tutto diverse. Non ricadono, invece, nell’ambito della presunzione relativa la prestazioni di elevata professionalità, che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva.

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.12.2012

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