Chiarimenti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività

Il decreto prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 10%, sulla retribuzione di produttività, prevista dalla contrattazione collettiva di II livello, nel limite di euro 2.500 lordi, per i soggetti che nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori ad euro 40.000. Per la nozione di retribuzione di produttività e per i profili giuslavoristici il Ministero del Lavoro ha già fornito i propri chiarimenti nella circolare n. 15 del 3 aprile c.a.. Redditi dell’anno 2012 Il limite cui è subordinato l’accesso al regime agevolato è stato elevato, rispetto all’anno 2012, da 30.000 a 40.000 euro, ma le modalità di determinazione della soglia non sono cambiate. Pertanto, ai fini della verifica del limite devono essere computati: – i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, compresi i redditi indicati al comma 2 (es. le pensioni ed assegni ad esse equiparati) e le somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 10%; – i redditi di lavoro dipendente riconducibili a un'attività di lavoro svolta all'estero. Sono esclusi i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Determinazione dell’imposta sostitutiva Per il calcolo del limite massimo di euro 2.500, sul quale applicare l’imposta sostitutiva, si deve tener conto di tutte le somme percepite, nel periodo d’imposta 2013 fino al 12 gennaio 2014, dal dipendente, al lordo della ritenuta fiscale del 10%,ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10%, pertanto, deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Non possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 10% le retribuzioni di produttività nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali. Adempimenti del sostituto di imposta e del dipendente Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto di imposta: – l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo (es. percezione nel 2012 di altri redditi da lavoro dipendente che portino a superare il limite di 40mila euro); – l'eventuale rinuncia al regime sostitutivo (es. scelta fatta per utilizzare oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo dell’imposta sostitutiva). Il sostituto di imposta deve indicare separatamente nel CUD: – la parte assoggettata ad imposta sostitutiva; – l'imposta sostitutiva trattenuta al dipendente; – la parte di reddito teoricamente assoggettabile ad imposta sostitutiva, ma non assoggettata a causa di rinuncia espressa del contribuente oppure per altre cause. Prima applicazione delle nuove disposizioni L’Agenzia delle Entrate specifica che per tutti i contratti già sottoscritti alla data del 13 aprile 2013 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 marzo 2013) il termine per considerare il deposito tempestivo è lunedì 13 maggio 2013 (ossia il trentesimo giorno successivo). Si prevede che per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina, che prevedano l’erogazione di una retribuzione di produttività coincidente con una o entrambe le nozioni contenute nel decreto, sarà possibile applicare l’agevolazione a decorrere dal 1°gennaio c.a.. a ha anche chiarito che è corretto il comportamento delle imprese che hanno applicato l’imposta sostitutiva sulle retribuzioni erogate prima del 13 aprile 2013, purché i contratti aziendali prevedano l’erogazione di una “retribuzione di produttività” conforme alle nuove (più restrittive) disposizioni introdotte dal decreto attuativo. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni in tutto o in parte non rientranti nei presupposti e limiti stabiliti dal decreto, il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, con applicazione di sanzioni ed interessi.

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.05.2013

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