Chiarimenti sulle assunzioni agevolate ex lege n. 407/1990

L’agevolazione per l’assunzione di lavoratori disoccupati di lunga durata si applica al datore di lavoro che assume:
  • con contratto a tempo indeterminato,
  • lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale di egual periodo),
  • ha diritto ad una riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per detti lavoratori, per un periodo di 36 mesi,
  • a condizione che l’assunzione non sia effettuata in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti l’assunzione stessa.
Qualora l’assunzione sia effettuata da un’impresa artigiana o da imprese operanti nel Mezzogiorno (DPR n. 218/1978) la riduzione dei contributi è totale. L’Inps ha precisato che la sostituzione prevista dalla norma, deve intendersi in senso numerico, risultando limitante solamente in relazione alle assunzioni effettuate in numero pari ai licenziamenti nei 6 mesi precedenti. L’Istituto ha, pertanto affermato che:
  • se un’azienda ha licenziato 2 lavoratori, e ne assume 10 (nei 6 mesi successivi), il beneficio spetterà per 8 lavoratori.
E’ stato, inoltre, precisato che il criterio sopra esposto è applicabile:
  • solamente per le pratiche ancora da definire,
  • per le assunzioni effettuate entro il 18 luglio 2012;
  • in caso di ricorso presentato dalle aziende.
Per nessun motivo, infatti, l’Inps riesaminerà d’ufficio pratiche chiuse, indipendentemente dai criteri adottati nella loro definizione. La data “spartiacque” del 18 luglio 2012 deriva dall’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (meglio conosciuta come “Riforma Fornero”), nella quale, all’art. 4, commi 12 e 13, ha introdotto una serie di principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni che trovano applicazione espressamente anche all’incentivo di cui all’art.8, comma 9 della Legge 407/90. In particolare il comma 12, lett. d) stabilisce che: “Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: …. d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.” Pertanto dal 18 luglio 2012 le norma ha parzialmente risolto i dubbi interpretativi circoscrivendo la limitazione ai soli lavoratori licenziati:
  • nei 6 mesi precedenti la data di assunzione,
  • dalle stesse imprese, o da imprese con assetti proprietari “sostanzialmente coincidenti”,
  • per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale,
  • o sospesi dal lavoro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.12.2012

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