Circolare Inps n. 65 del 2 aprile 2015 – Unicità della posizione Inps: Proroga ma non per tutti

L’Istituto, con la circolare n. 172/2010, aveva tassativamente elencato i casi per i quali era comunque possibile la coesistenza di più matricole:
  • datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;
  • datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche (ai fini dell’individuazione dei criteri per stabilire l’autonomia tra più attività esercitate dallo stesso datore di lavoro l’Inps rinvia alla circolare n. 207 del 25 luglio 1995;
  • imprese armatoriali;
  • imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;
  • agenzie di somministrazione.
Ora, l’Istituto con la circolare n. 65 del 2 aprile 2015 fornisce nuove indicazioni circa le ipotesi di sussistenza di più matricole, nonché i casi in cui si può derogare all’unicità della posizione (adempimento fissato per il 31 marzo scorso). Potranno coesistere più matricole INPS nelle seguenti ipotesi:
  • gestione della contribuzione per ex dipendente in esodo ai sensi della Legge 92/2012 con codice autorizzazione “6E”, ovvero ex lavoratore per il quale l’azienda anche dopo la cessazione è tenuta al versamento di contribuzione; qualora detta contribuzione seguisse caratteristiche contributive difformi rispetto alla contribuzione per i lavoratori in forza, nasce l’esigenza di avere più matricole;
  • regolarizzazione di lavoratori a seguito di emersione dal nero;
  • dirigenti che hanno mantenuto l’iscrizione alla gestione ex INPDAI con codice autorizzazione “9U”, in imprese che versano al settore industria per la generalità dei lavoratori;
  • lavoratori che svolgono prestazioni lavorative in Paesi non convenzionati o convenzionati limitatamente a talune forme assicurative con l’Italia.
L’Istituto, inoltre, precisa che fino all’emanazione di nuove indicazioni, pur dovendo successivamente conseguire detto obiettivo, sono temporaneamente esonerate dall’obbligo dell’unicità della posizione le aziende che, anche in caso di operazione societarie, adottino complessi sistemi organizzativi e informativi aziendali che rendono estremamente onerosa l’integrazione delle procedure che supportano la gestione delle paghe e dei contributi previdenziali. Per informazioni rivolgersi ai referenti dell'area Consulenza del Lavoro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.04.2015

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