Compensazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione

IN COSA CONSISTE E’ la possibilità per i soggetti che vantano

crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione di utilizzarli in
compensazione con propri debiti derivanti da accertamento tributario.
CARATTERISTICHE DEI CREDITI Per essere compensabili i crediti devono essere:
  • certificati (la certificazione può essere reperita attraverso la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze);
  • non prescritti;
  • certi;
  • liquidi;
  • esigibili;
  • maturati entro il 31 dicembre 2016;
  • non impiegati per le altre finalità consentite dalla legge.
PER QUALI DEBITI POSSONO ESSERE COMPENSATI La compensazione può essere effettuata per i debiti scaturenti da:
  1. accertamento con adesione (art.8, D.Lgs. n. 218/1997);
  2. adesione agli inviti dell’Ufficio (art.5, comma 1-
    bis e art.11, comma 1-
    bis, D.Lgs. n. 218/1997);
  3. acquiescenza (art.15, D.Lgs. n. 218/1997);
  4. definizione agevolata delle sole sanzioni (art.16 e art.17, D.Lgs. n. 472/1997);
  5. conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/1992);
  6. mediazione (art.17- bis, D.Lgs. n. 546/1992).
MODALITA’ La compensazione avviene tramite
modello F24 e viene considerata valida se e solo se vengono rispettate tutte le condizioni previste dalla norma.
NOVITA’ IN CORSO DI APPROVAZIONE AL SENATO Con un emendamento inserito al D.L. n. 50/2017 già approvato alla Camera e in corso di approvazione al Senato è prevista una proroga anche per l’anno 2017 della possibilità di compensazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le nuove diposizioni prevedono anche che il Decreto ministeriale di attuazione sia adottato entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.50/2017.
Fonti: Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 Decreto Legge – 23/12/2013, n.145 ARTICOLO 12 COMMA 7/BIS

DATA DI PUBBLICAZIONE

27.06.2017

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