Comunicazioni INPS

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia
L'INPS, con il messaggio n. 12320 del 24 luglio 2012, informa sulle nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all’applicazione dello sgravio contributivo nel settore dell'edilizia (previsto dall'art. 29 del D.L. 244/1995, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341) e sulle nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio. Invio e gestione delle istanze Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del nuovo modulo “Riduzione Edilizia”, disponibile nella funzionalità “Invio Nuova Comunicazione” della sezione “Comunicazioni ON-LINE”, nel “Cassetto previdenziale Aziende” del sito internet dell’Inps. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, sarà aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; l’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto. Diversa modalità di individuazione delle aziende aventi diritto al beneficio Variano le modalità con cui vengono codificate negli archivi dell’Inps le aziende aventi diritto al beneficio. In precedenza la gestione dell’agevolazione avveniva con l’identificazione delle aziende escluse dal beneficio della riduzione contributiva, mediante il codice 2W; da quest’anno saranno identificate direttamente le aziende autorizzate al godimento dello sgravio, mediante l’attribuzione del codice di autorizzazione 7N, avente il significato di “azienda autorizzata alla riduzione edilizia ex art. 29, comma 2 d.l. 244/95”. Applicazione della riduzione per l’anno 2012 Le comunicazioni telematiche finalizzate all’applicazione dello sgravio potranno essere inviate dopo l’emanazione dell’apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con cui verrà determinata la misura della riduzione contributiva per l’anno in corso. L’emanazione del decreto e la misura della riduzione saranno rese note con un messaggio dell’ente che sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto. Modalità di esposizione della riduzione nel flusso Uniemens Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le consuete modalità riportate di seguito:
  • il beneficio corrente sarà esposto con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
  • il recupero degli arretrati sarà esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi
L'INPS, con il messaggio n. 12052 del 18 luglio 2012, comunica che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione. Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto. Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese. Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

DATA DI PUBBLICAZIONE

29.07.2012

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