Conducenti di autobus – dichiarazione attestante il legame con l’impresa

Il Ministero dell’Interno in data 04/06/2014 ha emesso una nota indirizzata a tutti i comandi delle forze di polizia (circolare n. 300/A/4053/14/113/1) nella quale affronta la questione relativa al fatto che le imprese esercenti il servizio di noleggio con conducente di autobus sono sanzionate per la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge 11/08/2003, n. 218, in quanto il conducente, in sede di controllo, pur non essendo in grado di esibire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, dimostrano la qualità di dipendente o di lavoratore con altra documentazione. Tale norma testualmente dice: Art. 6. (Disposizioni concernenti i conducenti). 1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni. 2
. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria.
Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. 3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. In tale circolare, considerato che gli autisti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni, è precisato che, relativamente all'ipotesi del dipendente o del lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, si ritiene provata tale qualità
sia che il conducente esibisca la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, sia che produca ogni altro documento costituente o attestante quel rapporto di lavoro e che è oggetto della predetta dichiarazione. Non è invece richiesto il possesso da parte del conducente della documentazione attestante la qualità di titolare, socio e collaboratore familiare, ma è sanzionata l'omessa annotazione di tale qualità nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio (verifica questa che non è certo possibile “sulla strada”, ma oggetto di una verifica “a posteriori”).
In definitiva è accettata una sorta di equipollenza documentale di ogni documento certo che attesti il corretto inserimento ai sensi della legge 218/2003 del conducente del bus da noleggio. L’importante nota ministeriale, ai fini di individuare la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto che lega impresa e conducente, segnala che si può fare riferimento,
ma a titolo puramente indicativo, trattandosi di un ambito diverso, ma comunque analogo nella finalità, alla deliberazione del 27/01/ 2005, n. 112005, del Comitato Centrale per l'Albo Autotrasportatori cose per conto di terzi che ha individuato la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli prestino servizio presso l'impresa di trasporto (siano essi lavoratori subordinati o meno).
Riportiamo di seguito la delibera. MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DELIBERAZIONE 27/01/2005 (GU n. 34 del 11/02/2005) Determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212 IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI Visto il disposto di cui all'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212, che prevede che il Comitato centrale determini la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestino servizio presso l'impresa di trasporto e che tale documentazione deve accompagnare il veicolo durante il trasporto ed essere esibita a richiesta delle competenti autorità; Considerato che con deliberazioni del 23 luglio 1998, n. 16, e del 28 ottobre 1998, n. 24, il Comitato centrale ha determinato tale documentazione; Ritenuto che il quadro normativo di riferimento e' stato recentemente modificato, come dimostra la riforma del mercato del lavoro che ha introdotto nuovi istituti contrattuali o modifiche di quelli esistenti; Visti, al riguardo, la legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003, e il successivo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003, supplemento ordinario n. 159; Considerata, pertanto la necessità di operare opportune integrazioni e modifiche alle precedenti deliberazioni al fine di pervenire ad un doveroso coordinamento delle norme; DELIBERA Art. 1.

CONDUCENTE
DOCUMENTAZIONE
Lavoratori subordinati e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Lavoratore comandato o distaccato Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e dell'ultimo foglio paga.
Lavoratore con contratto di somministrazione Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore, in corso di validità.
Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo autonomo Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Titolare di impresa individuale Patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto..
Socio di società di persone Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Collaboratore familiare Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della Legge 454/1997 Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Amministratori di società di capitale Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovrà recare con sé, ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati. Art. 2. Con l'entrata in vigore della presente deliberazione cessano di avere validità le disposizioni contenute nella deliberazione del Comitato centrale n. 16 del 23 luglio 1998. Art. 3. La presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2005 Il presidente: De Lipsis

DATA DI PUBBLICAZIONE

10.06.2014

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