Conducenti di autobus – dichiarazione attestante il legame con l’impresa
. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria.
sia che il conducente esibisca la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, sia che produca ogni altro documento costituente o attestante quel rapporto di lavoro e che è oggetto della predetta dichiarazione. Non è invece richiesto il possesso da parte del conducente della documentazione attestante la qualità di titolare, socio e collaboratore familiare, ma è sanzionata l'omessa annotazione di tale qualità nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio (verifica questa che non è certo possibile “sulla strada”, ma oggetto di una verifica “a posteriori”).
ma a titolo puramente indicativo, trattandosi di un ambito diverso, ma comunque analogo nella finalità, alla deliberazione del 27/01/ 2005, n. 112005, del Comitato Centrale per l'Albo Autotrasportatori cose per conto di terzi che ha individuato la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli prestino servizio presso l'impresa di trasporto (siano essi lavoratori subordinati o meno).
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