Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente

Con il decreto del 22 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei congedi, descritti nel dettaglio nella circolare Inps n. 40 del 14 marzo 2013. Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio. La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. Congedo Obbligatorio Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Congedo Facoltativo La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. Il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre, comunque, entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni). Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità. Padre Adottivo o Affidatario Entrambi i congedi sopra citati si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Trattamento economico, normativo
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione. Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Pertanto, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con successivo messaggio da parte dell’ente – fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale (messaggio INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e messaggio INPS n.28997 del 18 novembre 2010).
Modalità di fruizione
Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni-emens, secondo le specifiche istruzioni che saranno fornite dall’ente. Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La dichiarazione da parte della madre dovrà essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice a cura di uno dei due genitori. L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre. Si richiama l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.
Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato art. 24 d.lgs.151/2001 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili. In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF). Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre Ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della legge n.92/2012, si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art.30 del D.Lgs. n.151 /2001. L’articolo 30, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.lgs.151/2001, rinvia a sua volta all’art. 25 del citato decreto 151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi ), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro (art. 25, comma 1) sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25 comma 2). Al riguardo va evidenziato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Pertanto, esclusivamente per l’ipotesi di congedo obbligatorio del padre, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre (artt. 16 e 17 del citato testo unico), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art. 25 comma 2). La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano l’efficacia della contribuzione figurativa.

DATA DI PUBBLICAZIONE

17.03.2013

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