Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center

In particolare, il Ministero evidenzia che l'articolo 61, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003 non trova applicazione, anche con riferimento alla sussistenza di uno specifico progetto, nelle ipotesi di "attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda. La semplificazione, introdotta dal legislatore nell'ambito dei call-center, consente l'impiego di personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di "attività di servizi", tra cui risultano annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale "vendita" di prodotti o di servizi. Come ribadito nella stessa circ. 14/2013, nelle more dell’introduzione di specifiche clausole da parte della contrattazione collettiva di riferimento, che diano indicazioni sui corrispettivi in questione ed al fine di non impedire l’utilizzo della tipologia contrattuale il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei call-center appare, comunque, consentito nel rispetto di quanto stabilito, in via generale, dall’art. 63, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale
“in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”.
Sarà pertanto necessario garantire contrattualmente che il compenso legato alle prestazioni effettivamente rese dal collaboratore non sia inferiore alle retribuzioni minime previste dalla contrattazione collettiva ai fini della legittimità del rapporto di collaborazione, ferma restando la natura autonoma dello stesso.

DATA DI PUBBLICAZIONE

15.07.2013

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