Contributo per l’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

  • in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche per gli apprendisti, per le causali che, a prescindere dal requisito contributivo, danno diritto a fruire dell’ASpI, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps, una somma pari al 41% del massimale mensile ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;
  • tale contributo non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui viene versato il contributo di ingresso per la mobilità;
  • ü per il periodo 2013-2015 tale contributo non è dovuto per i licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalti dai quali siano succedute assunzioni presso altri datori in attuazione di clausole sociali e nel settore costruzioni edili per cambio cantiere.
Si attendono le istruzioni INPS per ciò che attiene le modalità di pagamento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.01.2013

CONDIVIDI LA NOTIZIA