Conversione in legge del Decreto Lavoro: cosa cambia per i datori di lavoro?

Il Decreto Lavoro, all’interno del quale sono previste Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, è stato convertito in legge e mira alla semplificazione dell’accesso al mercato del lavoro grazie:

  • detassazioni;
  • esoneri contributivi;
  • incentivi.

 

Si riportano ora le principali misure di interesse per i datori di lavoro:

 

Assunzione di beneficiari di assegno di inclusione

Dal 2024 i datori di lavoro che assumeranno beneficiari dell’assegno di inclusione avranno diritto ad un esonerno, per ciascun lavoratore, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 12 mesi nella misura del:

  • 100%, se l’assunzione è a tempo indeterminato o con apprendistato;
  • 50%, se l’assunzione è a tempo determinato.

 

Smart working

Per quanto riguarda lo smart working, ufficiale la proroga fino al:

  • 30 settembre 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nelle condizioni individuate dal DM 4 febbraio 2022;
  • 31 dicembre 2023 del diritto per i soggetti fragili e i lavoratori genitori di figli under 14 di richiedere che la prestazione di lavoro sia svolta in modalità di lavoro agile.

Contratti di somministrazione

La norma esclude i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato dal computo del limite quantitativo dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, rispetto ai tempi indeterminati in forza presso l’utilizzatore.

 

Incentivo all’occupazione giovanile

Si riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni di giovani al di sotto dei trenta anni:

  • effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023
  • a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere,

Tale incentivo è concesso:

  • per un periodo di 12 mesi;
  • nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

 

Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori

Confermata, per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, la riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati, che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui, del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima.

Resta applicabile l’ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa, quindi, al 7%).

 

Detassazione delle misure di welfare

Limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, che ne debbono rilasciare espressa dichiarazione; sono incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Ai datori di lavoro che intendono erogare il fringe benefit è richiesto di provvedere ad una preventiva informativa alle R.S.U., ove presenti, mentre il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione in cui indica il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico.

 

Semplificazione obblighi informativi – Decreto Trasparenza

La Legge semplifica obblighi di informazione introdotti dal Decreto Trasparenza in merito al rapporto di lavoro, con la possibilità di rinvio al contratto collettivo – che deve essere consegnato o messo a disposizione dei lavoratori – per il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro come:

  • periodo di prova;
  • formazione;
  • durata di ferie/congedi;
  • preavviso di recesso;
  • importo della retribuzione con modalità e periodo di pagamento;
  • orario normale di lavoro compreso lavoro straordinario e lavoro a turni.

Questo ad eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato a causa di modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili.

Nuove causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi

Dal 5 maggio 2023, ferma restando la possibilità della stipula di un contratto acausale di durata non superiore a 12 mesi, la stipula di contratti di durata superiore, non oltre 24 mesi, è possibile solamente nelle seguenti ipotesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi, anche di secondo livello (territoriali o aziendali);
  • in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30 aprile 2024;
  • per esigenze di sostituire altri lavoratori assenti.

Viene esclusa anche per i rinnovi, come già previsto per le proroghe, l’esigenza delle causali se la durata complessiva del rapporto non supera i 12 mesi.

Ai fini del computo dei 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023.

 

 

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Per aziende con servizio paghe in Associazione Artigiani:

Per aziende associate, ma senza il servizio paghe, è disponibile l’Area Politica del lavoro e Contrattazione:

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.07.2023

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