Convertito il Decreto Lavoro n. 34/14 – Modifiche al contratto a termine
contratto a termine sopprimendo l’obbligo di giustificarne la motivazione.
limite quantitativo al numero dei contratti a termine che possono essere stipulati, limitandolo al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la possibilità di individuare limiti quantitativi all’utilizzazione del contratto a tempo determinato, limiti che potrebbero essere superiori, ma anche inferiori a quello ora stabilito dalla norma di legge.
ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
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contratti di somministrazione a termine, che trovano espressa regolamentazione nell’articolo 20, comma 4, del D.lgs. n. 276 del 2003.
sanzione amministrativa:
rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2014, che comportino il superamento del limite percentuale Inoltre, il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del predetto limite percentuale, è tenuto a rientrare in detto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui sopra.
tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Non solo, i contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.