Convertito il Decreto Lavoro n. 34/14

Con 279 voti favorevoli e 143 contrari, la Camera ha convertito in legge il Decreto Lavoro n. 34/14, contenente le misure varate dal Governo a metà marzo per favorire l'instaurazione di nuovi contratti di lavoro, attraverso una semplificazione delle procedure del mercato del lavoro e, in particolare, di quelle riguardanti le assunzioni a tempo determinato e i contratti di apprendistato. Il provvedimento è stato
approvato definitivamente dalla Camera dopo che il Senato aveva modificato il testo già votato in prima lettura a Montecitorio.
Ecco come si presenta il
testo del D.L. n. 34/14, dopo le modificazioni introdotte dal Parlamento come compromesso tra le restrizioni volute dalla Camera e le deregolamentazioni introdotte al Senato.
Il Capo I contiene disposizioni in materia di contratto di
lavoro a termine e di apprendistato.
L'articolo 1, in particolare, sul contratto a termine, elimina il vincolo della motivazione sia per il primo contratto sia per le sue
proroghe, possibili nel numero di
cinque (anziché di otto con nel testo originario del decreto legge).
In ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine, pari al 20% dell'organico stabile. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, gli enti di ricerca sono esclusi dal limite del 20%. Alle aziende che non rispettano il limite del 20% è irrigata una sanzione pecuniaria, che non coinvolge la nullità dei contratti. L'articolo 2 detta una nuova disciplina per l
'apprendistato.
Il contratto scritto deve contenere il piano formativo individuale in forma sintetica. La legge riduce gli obblighi per le nuove assunzioni degli apprendisti, abbassando al 20% la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato. L'obbligo di stabilizzazione è limitato alle aziende con più di 50 dipendenti ed è stata prevista la possibilità di utilizzare l'apprendistato anche per le attività stagionali. Nel provvedimento è stato introdotta (articolo 2 bis) la previsione che
fino al 31 dicembre 2014 possano trovare applicazione anche i contratti territoriali.
Nel Capo II sono contenute le misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della
regolarità contributiva e di contratti di solidarietà.
L'articolo 3 riguarda l'elenco anagrafico dei
servizi pubblici per l'impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
L'articolo 4 semplifica il sistema di adempimenti richiesti alle imprese per l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (
Durc).
L'articolo 5 prevede, in favore del datore di lavoro che stipula
contratti di solidarietà, un beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico, per i soli lavoratori interessati da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

15.05.2014

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