Corrispettivi telematici dal 1 luglio 2019: come comportarsi se manca il registratore telematico

Da oggi, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, entra in vigore per i soggetti passivi IVA che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro, salvo che rientrino nelle previste ipotesi di esonero.

Per effetto delle modifiche del DL crescita, i dati dei corrispettivi possono essere inviati, a regime, entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (ferma restando la memorizzazione giornaliera e la liquidazione periodica dell’IVA secondo i termini ordinari).

Inoltre, viene stabilito che, per i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo, le sanzioni previste dall’art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015 non trovino applicazione se i dati vengono inviati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, la sospensione delle sanzioni opererà fino al 31 dicembre 2019.

Con riferimento alla moratoria delle sanzioni, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15 pubblicata sabato 29 giugno, ha precisato che:

  • i soggetti i quali non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, potranno comunque assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • fino all’attivazione del registratore telematico sarà possibile adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante registratore di cassa già in uso ovvero mediante utilizzo delle ricevute fiscali. Tale facoltà è ammessa fino al momento dell’attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre il 31/12/2019.

I soggetti passivi che si trovano nelle descritte circostanze sono quindi obbligati a tenere il registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72 e a liquidare l’imposta nei termini ordinari.

CIRCOLARE+15+DEL+29+GIUGNO+2019

DATA DI PUBBLICAZIONE

01.07.2019

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