CQC – Scadenza – Chiarimenti in seguito ad alcuni quesiti posti da imprese di autotrasporto

Si comunicano alcune informazioni circa la scadenza della CQC. Come noto, sulle CQC per il trasporto di cose la data di scadenza riportata è "9 Settembre 2014” (per chi non ha ancora effettuato il corso di formazione periodica per il rinnovo della medesima). E’ stata in tal senso emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Circolare Prot. n. 18.061/23.18.5
(allegato n.1) con oggetto:
"Primo rinnovo di validità delle Cqc rilasciate per documentazione” che ha fornito chiarimenti rispetto al
Decreto 10 giugno 2014 “Modifiche al decreto 6 agosto 2013 in materia di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente”
.
Nella stessa è confermato che le CQC per il trasporto persone (ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata "9 settembre 2013") sono valide fino al
9 settembre 2015; le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata "9 settembre 2014” sono, invece, valide fino al
9 settembre 2016.
Quindi i conducenti con Carta di Qualificazione del Conducente – CQC – per il trasporto di cose non dovevano effettuare alcun corso di formazione periodica entro la data del 9 settembre 2014, bensì entro il 9 settembre 2016. Un problema è stato posto da alcune imprese di autotrasporto in seguito all’emanazione della circolare del 3 settembre scorso prot. 18734
(allegato n.2) nella quale all’ultimo capoverso è riportato:
"In considerazione del fatto che la qualificazione CQC è necessaria per svolgere attività professionale e che,
di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti,

si dispone che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, possa esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta”.
Si ritiene che la scadenza di validità non si riferisca alla data riportata materialmente sulla Carta di Qualificazione del Conducente (ad esempio 09.09.2014), bensì alla scadenza “ effettiva" indicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare precedente, ossia 9 settembre 2016 per il trasporto di cose e 9 settembre 2015 per il trasporto di persone. Si suggerisce alle imprese di trasporto, per ovviare ad eventuali inconvenienti, di fornire ai propri conducenti, in possesso di CQC recante scadenza "9 settembre 2014", la circolare 18.061 del 14 agosto u.s. da portare da domani 10 settembre 2014, con sé a bordo. Riferimento per la notizia:
Andrea De Matthaeis
tel. 0461/803715 a.dematthaeis@artigiani.tn.it

DATA DI PUBBLICAZIONE

08.09.2014

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