Cronotachigrafo: significato “Arco di 24 ore” e situazioni eccezionali

NOTA ORIENTATIVA N.7 DELLA COMMISSIONE EUROPEA: SIGNIFICATO DI "ARCO DI 24 ORE" La Commissione Europea ha pubblicato la Nota orientativa n. 7 con oggetto: "
significato di arco di 24 ore " circa l’approccio da seguire in merito all’articolo 8, paragrafi 2 e 5 del Regolamento (CE) n. 561/2006 (tempi di riposo giornalieri e multipresenza) che qui riportiamo:

Articolo 8 comma 2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.

Articolo 8 comma 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Nella nota si introduce la definizione di periodo di riposo
"qualificabile come tale” , ossia

un periodo di riposo di durata minima legale effettuato nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo qualificabile come tale e tale riposo può aver termine dopo l'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo se la sua durata totale è superiore al minimo prescritto dalla normativa.
E' raccomandato, nella nota, ai soggetti preposti al controllo, nel caso di periodi di attività successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale,
durante i quali i conducenti non effettuano un periodo di riposo giornaliero (qualificabile come tale),
di suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore , a partire dalla fine dell'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale e di applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore.
Se la fine dell’arco di 24 ore cade in un periodo di riposo in corso la cui durata minima legale non è stata completata entro l'arco di 24 ore (ma continua nel successivo arco di 24 ore e raggiunge in un momento successivo la durata minima prescritta), il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo (ricordiamo di almeno 11 ore giornaliere consecutive oppure di almeno 9 ore consecutive nei casi previsti dal Regolamento CE 561/2006) e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero. Per i conducenti in caso di multipresenza dovrebbe essere utilizzato un metodo di calcolo analogo, sostituendo l'arco di riferimento di 24 ore con un arco di 30 ore, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento di cui sopra. NOTA ORIENTATIVA N.8 DELLA COMMISSIONE EUROPEA: SITUAZIONI ECCEZIONALI IN CUI È CONSENTITA LA GUIDA SENZA CARTA DEL CONDUCENTE La Commissione Europea ha pubblicato la Nota orientativa n. 8 circa l’approccio da seguire in merito a situazioni eccezionali in cui è consentita la
guida senza carta del conducente – vedasi all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014 (articolo 16 del Regolamento 3821/85 abrogato) e l'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).
In sintesi, premesso che il suddetto articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce che
in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale.
Tali autorità forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi (questa disposizione si applicherà però a decorrere dal 2 marzo 2016) dal momento della ricezione della domanda. La nota specifica, inoltre, che, anche se il periodo di quindici giorni di calendario può essere superato qualora una domanda per la sostituzione di una carta del conducente venga presentata alla fine del periodo di sette giorni di calendario e successivamente le autorità competenti forniscano la carta sostitutiva alla scadenza alla fine del periodo di otto giorni lavorativi), ciò non modifica il periodo di quindici giorni di calendario previsto all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014 in cui il conducente può continuare a guidare senza la carta personale , o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede. Si ricorda, però, che devono comunque essere rispettate tutte le altre garanzie (come i documenti stampati e registrazioni manuali) specifiche per la guida senza carta del conducente.

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.10.2015

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