Da CUD a Certificazione Unica 2015: la nuova compilazione

Uno dei passaggi che accompagneranno nel 2015 il debutto della dichiarazione dei redditi precompilata è il nuovo CUD, che diventa “Certificazione Unica 2015” e permette di raccogliere più dati per il Modello 730 precompilato ma comporta più oneri per aziende sostituti di imposta: poiché il nuovo CUD 2015 contiene maggiori informazioni su carichi di famiglia e dati fiscali dei lavoratori dipendenti (integrando una nuova sezione dedicata al lavoro non dipendente), diventa più complessa la compilazione del modello, senza contare il nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate una settimana dopo la data di consegna al contribuente. CU2015: nuovi campi e sezioni Il modello per la Certificazione Unica 2015 richiede al sostituto d’imposta di inserire nuovi dati: per i familiari a carico bisogna segnare tutti i codici fiscali e dettagliare relazione di parentela, periodo e detrazioni spettanti; tra i dati fiscali bisogna specificare la tipologia di redditi (da lavoro dipendente e assimilati o da pensione; a tempo determinato o indeterminato) e indicare assegni periodici corrisposti al coniuge, acconti 2014 del coniuge, oneri detraibili, redditi prodotti all’estero, bonus di 80 euro, contributi di previdenza complementare per familiari a carico, redditi soggetti a ritenute, conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti, somme erogate come premi di produttività. Inoltre, c’è una nuova sezione CUD per la certificazione del lavoro autonomo, con campi relativi ad ammontare lordo, ritenute effettuate, contributi previdenziali, spese rimborsate, addizionali, imponibile anni precedenti. Scadenze Una volta compilato e consegnato entro il 28 febbraio il CUD al lavoratore (dipendente o collaboratore), entro 7 giorni il sostituto d’imposta dovrà trasmetterne copia telematica all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta avrà tempo fino al 15 aprile per trasmettere al contribuente il 730 precompilato comprensivo dei dati dichiarati dal sostituto d’imposta. Le novità sono regolamentate dal decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali in attuazione dell’articolo 7 della Delega (legge 23/2014) approvato dal Governo il 30 ottobre (l’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato la bozza dei modelli CU 2015). L’articolo 2 del Decreto fissa una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione tardiva, omessa o errata. Nel caso in cui, però, si tratti di un errore, il sostituto (quindi l’impresa), ha cinque giorni di tempo per sanarlo, inviando una nuova comunicazione corretta, senza pagare alcuna sanzione. Riferimenti: Battisti Deborah Trento: 0461/803729 Rovereto: 0464/402629 d.battisti@artigiani.tn.it Devigili Franca 0461/803710 f.devigili@artigiani.tn.it Facchini Tiziana 0461/803708 t.facchini@artigiani.tn.it Holzer Francesca 0461/803721 f.holzer@artigiani.tn.it

DATA DI PUBBLICAZIONE

15.12.2014

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