Decreto Semplificazioni: le misure per gli appalti pubblici (di interesse nazionale)

E’ entrato in vigore il 17 luglio il “Decreto Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), contenente un pacchetto di misure destinato a rilanciare gli investimenti e ad accelerare l’aggiudicazione di appalti pubblici.

Le misure del decreto valgono per gli appalti di interesse nazionale, al di fuori della nostra Provincia (nella quale vige la normativa provinciale) ed avranno validità fino al 31 luglio 2021.

Cambiamo le soglie delle procedure di affidamento. In particolare:

Appalti di lavori pubblici

Da o a €150mila: Affidamento diretto

Da €150mila a €350mila: Procedura negoziata (senza bando) con invito diretto a 5 operatori economici

Da €350mila a € 1milione: Procedura negoziata (senza bando) con invito diretto a 10 operatori economici

Da € 1milione a soglia UE: Procedura negoziata (senza bando) con invito diretto a 15 operatori economici

Appalti di servizi e forniture

Da o a €150mila: Affidamento diretto

Da €150mila a soglia UE: Procedura negoziata (senza bando) con invito diretto a 5 operatori economici

Per tali procedure, la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie (previste dall’art. 93 del Codice appalti), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze. In ogni caso l’importo della garanzia provvisoria è dimezzato.

Per gli appalti sopra la soglia comunitaria

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 6 mesi dall’adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto del termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Per i lavori sopra soglia comunitaria è previsto obbligatoriamente la costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico, composto da 3 o 5 componenti, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura.

Procedure speciali

Per ragioni di estrema urgenza dovute al Covid, le stazioni appaltanti possono utilizzare le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara.

In tali casi e nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture dei trasporti e stradali, le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da: quella penale, codice antimafia, norme inderogabili derivanti dall’UE, principi del Codice appalti (tra cui sostenibilità energetica e ambientale, conflitto di interesse), disposizioni in materia di subappalto.

Pagamenti dei lavori in corso

Per i lavori in corso, il Direttore Lavori deve adottare lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) entro 15 giorni e il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dall’emissione del certificato di pagamento.

Sono riconosciuti altresì i costi derivanti dall’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento in attuazione delle misure anti Covid. Il rispetto delle misure di contenimento, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore.

Cause di esclusione dalle procedure di gara

E’ stata nuovamente introdotta una norma – dapprima approvata nel DL sblocca cantieri, ma non convertita in legge – che consente alla stazione appaltante di escludere un’impresa nel caso sia a conoscenza (e possa adeguatamente dimostrare) che l’impresa stessa non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, anche non definitivamente accertati.

Ne consegue che la stazione appaltante ha la possibilità di valutare comportamenti omissivi dell’impresa anche laddove gli stessi siano oggetto di accertamento o di contestazione da parte dell’impresa, imponendole la dimostrazione della prova contraria del pagamento effettuato, anche quando l’impresa abbia contestato l’eventuale accertamento da parte dell’amministrazione creditrice.

DATA DI PUBBLICAZIONE

17.07.2020

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REFERENTE

Marzia Albasini
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