Detrazione per spese di ristrutturazione e termini di accertamento

Ne deriva la teorica possibilità che l’ente accertatore, magari al decimo anno, richieda contesti la detrazione con effetti retroattivi. Tale possibilità collide con la regola generale riferita ai termini di accertamento che, ordinariamente, scadono al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In merito a tale aspetto la Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 2597/49/2015 ha stabilito che il termine per potere disconoscere le detrazioni a seguito di accertamento decorre dall’anno in cui sono state sostenute (e quindi dalla prima dichiarazione). Il fatto che la detrazione sia ripartita in più anni non consente l’ampliamento temporale del potere di accertamento dell’ufficio. Ne deriva che, secondo la sentenza, scaduto il termine per l’accertamento della dichiarazione in cui è stata inserita per la prima volta la detrazione, la detrazione non può più essere contestata. Naturalmente è da considerare che è una sentenza e che quindi non è generalizzabile in quanto riguarda un caso singolo; è tuttavia meritoria in quanto affronta un tema in discussione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

15.11.2015

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