DID per le prestazioni a sostegno del reddito

Il lavoratore è tenuto preventivamente a sottoscrivere la dichiarazione di disponibilità in assenza della quale non può percepire nessuna delle prestazioni di sostegno al reddito collegate alla DID, né l’azienda è autorizzata a porre a conguaglio somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione. Se rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta, rifiuta un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. Nel caso di pagamenti a conguaglio le aziende devono recuperare l’importo della prestazione anticipato. L'INPS fa presente che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID):
  1. al lavoro
  2. ad un percorso di riqualificazione professionale.
Attualmente il datore di lavoro che presenta una domanda di integrazione salariale in deroga deve raccogliere e custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall’intervento (Mod. DID-COD.SR105) rendendo apposita dichiarazione circa sia la loro sottoscrizione che la custodia presso l’azienda stessa. Una procedura consentirà alle Aziende, a partire dal mese di gennaio, di trasmettere all’atto della sospensione e/o riduzione dell’attività per CIG, con il flusso uniemens, tutte le informazioni relative all’attività lavorativa di ciascun lavoratore compresa, la trasmissione della notizia sulla compilazione della DID. Anche per le integrazioni salariali ordinarie è prevista la sottoscrizione di una sola DID limitatamente all’adesione ad un percorso di riqualificazione professionale, ma valida per le 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio. Le aziende presentano domanda di accesso ai trattamenti di rispettiva pertinenza, con l’apposita modulistica (Mod.IG15/ED-COD.SR38 e Mod.IG15/IND-COD.SR21), sottoscrivendo la dichiarazione con la quale attestano di avere raccolto e di conservare presso di sé le DID presentate dai singoli lavoratori interessati dall’intervento (quadro T). Le dichiarazioni individuali vengono sottoscritte nello stesso modello già indicato per le integrazioni salariali in deroga (Mod. DID-COD.SR105). Per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione, la DID trova applicazione sia nel caso di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, sia nel caso di lavoratori sospesi e/o licenziati. Per quanto riguarda i trattamenti ordinari, l’INPS ha adeguato la propria modulistica al fine di raccogliere da ogni singolo lavoratore richiedente la DID prevista. In particolare il modello di domanda (DS21-COD. SR05) prevede la sottoscrizione della Dichiarazione sia di adesione ad percorso di riqualificazione professionale, sia ad un’offerta di lavoro congruo. Per quanto riguarda i trattamenti di mobilità ordinaria il singolo richiedente, con lo stesso modello di richiesta della prestazione (Mod. DS21-COD. SR05) deve dichiarare la propria disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale. Anche la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga è subordinata alla presentazione della DID contenente la disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale. La modulistica da utilizzare è quella per la mobilità ordinaria. L’Area Lavoro dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese è disponibile per ogni ulteriore informazione e chiarimento, rispettivamente ai numeri 0464 402629, 0461 803708, 0461 803710, 0461 803721.

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.11.2010

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