DURC on line dal 1° luglio

L’esito positivo della verifica genererà un
documento in formato pdf che andrà a sostituire, a tutti gli effetti, l’attuale modello Durc.
La regolarità di cui sopra ha validità di
120 giorni dalla data della relativa acquisizione e sarà utilizzabile in qualsiasi ambito in cui la stessa sia prevista, senza necessità di richiederne una nuova ogni qualvolta.
Nel caso in cui un soggetto abilitato chieda una regolarità contributiva per un’azienda per la quale è già stato emesso un Durc ancora in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso copia del documento già generato. Si elencano di seguito i soggetti abilitati a richiedere il nuovo Durc telematico (art. 1):
  • le
    stazioni appaltanti (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori);
  • le
    amministrazioni pubbliche che devono procedere alla verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;
  • gli organismi di attestazione
    S.O.A.;
  • l’impresa od il lavoratore autonomo, con riferimento alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa stessa, chiunque vi abbia interesse;
  • le
    banche o gli intermediari finanziari, previa delega del titolare del credito, nel caso di procedure legate alla cessione di crediti certificati.
La verifica della regolarità contributiva riguarderà i pagamenti, dovuti dall’impresa sia con riferimento ai propri
dipendenti che con riferimento ai
lavoratori impiegati con contratto di collaborazione, scaduti “

sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata

, a condizione che sia scaduto il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.
Il decreto chiarisce che la
regolarità sussiste anche nei seguenti casi:
  • rateizzazioni concesse/autorizzate (non semplicemente richieste dall’impresa) dagli enti;
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • crediti oggetto di compensazione, per la quale sia stato verificato il credito;
  • crediti in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
  • crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
  • scostamento tra somme dovute e somme versate a ciascun Istituto considerato “non grave”, ossia pari o inferiore a Euro 150 (anziché i precedenti Euro 100).
Qualora venga rilevata, dagli enti preposti, un’
irregolarità, sarà inviato, tramite pec, all'interessato l'invito a regolarizzare con l’indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L'impresa, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito. L’invito a regolarizzarsi impedisce ulteriori richieste di Durc per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione effettuata. Il Decreto ministeriale (art.9) prevede, inoltre, che in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, il Durc rimanga assoggettato alle previgenti modalità di rilascio nei seguenti casi:
  • certificazione di crediti vantati da fornitori nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 13 bis, comma 5 del D.L. n.52/2012);
  • verifiche relative alla data di emissione della fattura di pagamento per debiti scaduti della pubblica amministrazione (art. 6, comma 11 ter del D.L. n.35/2013);
  • in tutte quelle ipotesi in cui la verifica della regolarità non risulti possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati del enti (INPS, INAIL, Cassa Edile).
Per quanto riguarda il Durc richiesto ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi, il Decreto (art.8) non prevede variazioni significative rispetto al regime previgente (D.M. 24 ottobre 2007), confermando nell’Allegato A i casi di violazioni ostative alla regolarità. Il Decreto ministeriale sopra citato ha abrogato tutte le norme di legge previgenti in materia di Durc incompatibili con esso. Il Ministero del lavoro ha poi diramato, nella
circolare n. 19/2015 di data 08.06.2015, le istruzioni operative, soffermandosi in particolare, sui soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, i requisiti e le modalità con le quali operare per ottenere il nuovo Durc.
La circolare ministeriale precisa che
i Durc ottenuti antecedentemente al 1° luglio e in corso di validità, potranno essere utilizzati nei casi e per i periodi di validità previsti dalla vecchia disciplina.
Riferimenti per la notizia: Marzia Albasini m.albasini@artigiani.tn.it Debora Battisti d.battisti@artigiani.tn.it Franca Devigili f.devigili@artigiani.tn.it

DATA DI PUBBLICAZIONE

24.06.2015

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