Durc per lavori privati – validità ridotta da 120 a 90 giorni

Non vi è stata infatti alcuna proroga della norma contenuta all’art. 31, comma 8-sexies, del decreto legge n. 69/2013, cd. “
Decreto del Fare” (convertito con modifiche in legge 98/2013), che prevedeva che la validità del documento per i contratti pubblici, ovvero 120 giorni, si applicasse anche per i soggetti privati fino al
31 dicembre 2014. Pertanto, viene ora ripristinata la validità del Durc di 90 giorni per i lavori edili dei soggetti privati, come stabilito in precedenza dall'articolo 39 septies del decreto legge 273/2005 e successivamente richiamato dall'articolo 7 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007.
Il Dl 69/2013, che aveva reso omogenea la validità del Durc, ha anche stabilito che nel pubblico, come già nel privato, il documento non debba più essere richiesto per ciascuna fase dell’appalto, ma solo per le fasi fondamentali del contratto, come il pagamento del saldo, che necessita di un nuovo ulteriore Durc. E’ quindi auspicabile, secondo
ANAEPA-Confartigianato Edilizia, un intervento del legislatore al fine di uniformare il trattamento procedurale relativo alla medesima materia tra lavori pubblici e quelli privati.
Si ricorda che il documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per informazioni rivolgersi ai referenti dell'area Consulenza Lavoro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.01.2015

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