Erogazione in unica soluzione ASpI e mini-ASpI: in G.U. i passaggi operativi

Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati individuati i destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 consistente nell'erogazione in una unica soluzione dei trattamenti ASPI e mini-ASPI (per un periodo transitorio 2013-2015). Trattasi dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo o avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente o che intendono sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI. La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della prestazione e' effettuata dall'Inps secondo le modalità descritte nel decreto 29/03/2013 pubblicato in G.U. 8/06/2013 n. 133. Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilità spettanti e non ancora percepite dell'indennità ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. In ordine alle procedure da osservare per accedere al beneficio in parola: i lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione ASpI e mini-ASpI devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo all'erogazione del trattamento. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. All'istanza e' attribuito un numero di protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite delle risorse stanziate. La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. L'indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente. Infine, l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici in oggetto trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.06.2013

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