Esonero dalla PEC i consorzi con attività esterna

In particolare trattasi di:
  • società di capitali e di persone;
  • società semplici;
  • società cooperative;
  • società in liquidazione;
  • società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Si evince pertanto che
i consorzi con attività esterna di cui all'art. 2612 e seguenti del Codice Civile,
non sono soggetti obbligati ad adempiere tale comunicazione, diversamente dalle società consortili di cui all'art. 2615-
ter Codice Civile.
Si evidenzia che il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa (
da un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.11.2011

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