Falso in bilancio – la nuova legge in arrivo
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la normativa si applica a tutte le società tenute al bilancio: dalle quotate a quelle minime al di sotto della soglia di fallibilità – per intenderci società con fatturati sotto i 200.000€; (tipica procedura italiana quella di usare la stessa norma, anche se con pene diverse, per casi che non sono nemmeno lontanamente paragona
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il falso diventa un reato perseguito d’ufficio e non perseguito su querela di parte (ad esempio da parte di un socio); ne deriva che anche in caso di mancanza di danni e di querele il procuratore può avviare indagini e il procedimento penale a sua discrezione;
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non vi sono limiti minimi o soglie di non punibilità e quindi anche una mancata indicazione di fatti materiali minima può portare alla rilevanza penale se fatta per tentare di trarne un profitto; ad esempio il fatto di inserire in bilancio fatture false va a costituire presupposto per due reati: il primo fiscale (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) il secondo quale falso in bilancio;
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il falso in bilancio non riguarda valutazioni e quindi la valutazione, ad esempio, della durata di un macchinario e quindi il relativo ammortamento, anche se si manifestasse errata, non è rilevante così come la valutazione del magazzino;
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i giudici godono di una grande discrezionalità sia nel decidere la sussistenza del reato sia, in caso positivo, di considerarlo di lieve entità determinandone la non punibilità.