Gare di appalto telematiche: scadenza assolvimento imposta di bollo e comunicazione a consuntivo

Le modalità per le comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate sono state modificate con il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, tuttavia l’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà di applicazione della nuova modalità ha comunicato che
per le gare in corso e fino a fine marzo 2015 si ravvisa l’opportunità di continuare ad utilizzare la modalità di pagamento dell’imposta di bollo prevista in precedenza.
Le precedenti modalità (che continuano ad essere operative) prevedono la necessità di presentare
una comunicazione a consuntivo, che riporti l’esatto numero dei documenti emessi nell’anno precedente (anno 2014) e l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
L’eventuale saldo a debito (versamento inferiore rispetto all’importo effettivamente utilizzato) deve essere versato con
nuovo modello F23 di pagamento.
In caso di saldo a credito è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza oppure utilizzare l’importo eccedente in compensazione con l’acconto dovuto per l’anno successivo. Ricordiamo che la mancata presentazione della comunicazione a consuntivo e l’omesso versamento del dovuto comporta una sanzione per tutti i soggetti a debito. La comunicazione deve essere consegnata a mano oppure inviata a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Per approfondimenti e per i moduli necessari per effettuare le comunicazioni, vedi il precedente articolo sul tema. NOTA BENE: A decorrere dal mese di marzo e salvo eventuali novità normative e/o di attivazione del bollo a mezzo di @e-bollo si dovrà necessariamente operare con le nuove modalità, sulle quali vi terremo aggiornati tramite il nostro sito.

DATA DI PUBBLICAZIONE

17.01.2015

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