Il rimborso dell’accisa per l’anno 2010
all’istanza di rimborso per gli incrementi di accisa relativi al
consumo di gasolio effettuato nel corso del 2010 da parte degli autotrasportatori, da presentare entro il 30 giugno 2011.
esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate (si rinvia alle Informative n. 34/2009 e 60/2010). Nella nota viene ricordato, infatti, che l’esecutivo comunitario non si è ancora pronunciato in ordine all’accoglibilità della richiesta di proroga dell’agevolazione a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,5 tonnellate ([1]).
1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010, l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad
euro 19,78609 per mille litri di prodotto.
non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2011, potranno essere richieste a rimborso agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente
entro il 30 giugno 2012.
rilevanza penale delle violazioni.