Il trasporto di merci conto terzi può effettuare anche il conto proprio?

In materia di autotrasporto di merci esente dalla disciplina dell’autotrasporto di cose prevista dalla Legge n. 298/74 si ritiene utile sottolineare che la Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 3079 dell’11 marzo 1998, si è pronunciata nel senso che «non è sanzionabile l’autotrasporto per conto proprio come attività non d’impresa, e quindi non sistematica, ma occasionale da chiunque svolta, anche se imprenditore o, al limite, autotrasportatore: l’art. 46 della Legge 6 giugno 1974, n. 298, riguarda l’autotrasporto di cose come attività d’impresa, diretta cioè a produrre un servizio, come il trasporto, per conto terzi, come attività principale, o per conto proprio, come attività complementare o accessoria di quella principale, esercitata in modo professionale (cioè abituale ed organizzata) e quindi destinata al mercato e non al consumo o al servizio personale dello stesso produttore». fonte www.asaps.it

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.09.2012

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