Immobili ai soci entro il 30.9.2016

Le suddette operazioni devono essere perfezionate entro il 30.9.2016. L’agevolazione consiste nel fatto che le plusvalenze, che ordinariamente si manifestano in tali operazioni, sono mitigate sia nel carico fiscale (8% o 10,5% per società di comodo), sia nell’ammontare in quanto il valore degli immobili non è determinato secondo il valore normale ma secondo il (più basso) valore catastale. Oggetto di cessione o assegnazione possono essere gli immobili esclusi quelli strumentali per destinazione (in sostanza sono esclusi gli immobili utilizzati direttamente nell’attività imprenditoriale). Ne consegue che possono essere assegnati/ceduti:
  • gli immobili “merce” e gli immobili “patrimonio” (es. gli appartamenti detenuti da un’impresa artigiana che li ha avuti in permuta);
  • gli immobili classificati nelle categorie B, C, D, E e A10 se locati e i terreni affittati.
L’operazione è soggetta alle ordinarie regole iva tuttavia frequentemente tali operazioni possono essere attuate in esenzione da iva. Inoltre l’eventuale imposta di registro è dimezzata e le imposte ipocatastali sono applicate in misura fissa. Molto interessante (per le società immobiliari) l’ipotesi di trasformazione in società semplice; tale strumento consente di detenere gli immobili con uno strumento societario che tuttavia non ha oneri contabili o di bilancio. Particolare attenzione, nel caso di assegnazioni o di trasformazioni, va posta agli effetti connessi con le distribuzioni di riserve. In sintesi si presentano opportunità interessanti per quegli immobili che la società non utilizza direttamente nell’attività imprenditoriale.

DATA DI PUBBLICAZIONE

12.01.2016

CONDIVIDI LA NOTIZIA