Impiego di lavoratori tramite agenzie di somministrazione: obbligo di comunicazione – sanzioni

Si ricordano alle aziende che si avvalgono di lavoratori in somministrazione, ossia per il tramite di agenzie di lavoro interinali, i seguenti obblighi di comunicazione:
  • comunicare ogni dodici mesi (entro il 31 gennaio di ogni anno), il numero e la qualifica dei lavoratori in somministrazione, i motivi relativi alla stipula dei contratti di somministrazione e la durata degli stessi;
  • comunicare prima della stipula del contratto di somministrazione, il numero dei lavoratori in somministrazione ed i motivi di ricorso alla somministrazione di lavoro (ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, la comunicazione può essere effettuata entro i cinque giorni successivi).
In riferimento alla comunicazione annuale il Ministero del Lavoro ha stabilito che il termine per l’effettuazione è il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’anno 2014 l’obbligo di comunicazione scade il 31 gennaio 2015. In caso di mancata comunicazione o di non corretto assolvimento, sono previste sanzioni da € 250,00 fino a € 1.250,00. Le aziende interessate a tale adempimento sono invitate a contattare l’Area Paghe e Consulenza del Lavoro:
  • Tiziana Facchini tel.0461 803708 – mail: t.facchini@artigiani.tn.it
  • Franca Devigili tel. 0461 803710 – mail: f.devigili@artigiani.tn.it
  • Deborah Battisti tel. 0461 803729 – mail: d.battisti@artigiani.tn.it.

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.01.2015

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