Imprese Specialistiche: pubblicato il DM che risolve temporaneamente la questione.

Il provvedimento, emanato in attuazione dell'art. 12 del D.L. 28 marzo 2014 n.47 sull'emergenza abitativa, rappresenta una temporanea soluzione per superare la situazione di assenza di regolamentazione venutasi a creare nel settore degli appalti con il D.P. R. 30 ottobre 2013 che di fatto aveva cancellato l’obbligo dell'impresa generale aggiudicataria di subappaltare alle imprese specialistiche lavori per i quali non possiede la qualificazione (sul tema confronta i precedenti articoli). Il nuovo Decreto Ministeriale interviene con una riduzione delle categorie stesse, al fine di “
raggiungere un adeguato punto di equilibrio che tenga conto di criteri oggettivi indicativi del livello di specializzazione delle opere riconducibili alle singole categorie oltre che di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche”, rispondendo così in parte alle preoccupazioni espresse anche dalla nostra Associazione e da Confartigianato unitamente alle altre associazioni di categoria.
In dettaglio, il Decreto Ministeriale individua
all’art.1 le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria che vengono ridotte da 33 a 24. Tale riduzione è stata operata attraverso l’eliminazione di alcune categorie ritenute di minore complessità tecnica (OS 9 segnaletica luminosa, OS 12-B barriere paramassi, OS 15 pulizia acque marine, OS 16 centrali energia elettrica, OS 31 impianti mobilità sospesa) nonché delle categorie OS 17 impianti telefonici, OS 19 reti Tlc, OS 22 impianti di potabilizzazione e depurazione, OS 27 impianti per la trazione elettrica e OS 29 armamento ferroviario, in generale non afferenti ai settori ordinari.
Le categorie a qualificazione obbligatoria risultano così essere:
Tutte le
categorie di opere generali (OG) individuate nell’allegato A del DPR 207/2010;
– Le categorie di opere specialistiche (OS) di seguito elencate: OS 2-A; OS 2-B; OS 3; OS 4; OS 5; OS 8; OS 10; OS 11; OS 12-A; OS 13; OS 14; OS 18-A; OS 18-B; OS 20-A; OS 20-B; OS 21; OS 24; OS 25; OS 28; OS 30; OS 32; OS 33; OS 34; OS 35 All’art.2 del DM sono individuate
le categorie cosiddette “categorie superspecialistiche'' (S.I.O.S.) che passano da 24 a 14 e sono individuate secondo i seguenti criteri:
beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS 25); sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32); sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30); ciclo dei rifiuti (OS 14).
Ricordiamo che per tali categorie di notevole contenuto tecnologico – qualora il loro importo superi il 15% dell'importo complessivo dell'appalto – è previsto il limite alla percentuale di subappalto (massimo il 30%) ed il conseguente obbligo di costituzione di A.T.I. per la partecipazione all’appalto. Le disposizioni del Decreto rimarranno in vigore fino alla emanazione del prossimo Decreto Presidente della Repubblica, che individuerà le disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici), annullate dal DPR 30 ottobre 2013,
che dovranno essere predisposte entro il 29 dicembre 2014.

DATA DI PUBBLICAZIONE

29.04.2014

CONDIVIDI LA NOTIZIA