Imprese Specialistiche: pubblicato il DM che risolve temporaneamente la questione.
all’art.1 le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria che vengono ridotte da 33 a 24. Tale riduzione è stata operata attraverso l’eliminazione di alcune categorie ritenute di minore complessità tecnica (OS 9 segnaletica luminosa, OS 12-B barriere paramassi, OS 15 pulizia acque marine, OS 16 centrali energia elettrica, OS 31 impianti mobilità sospesa) nonché delle categorie OS 17 impianti telefonici, OS 19 reti Tlc, OS 22 impianti di potabilizzazione e depurazione, OS 27 impianti per la trazione elettrica e OS 29 armamento ferroviario, in generale non afferenti ai settori ordinari.
Tutte le
categorie di opere generali (OG) individuate nell’allegato A del DPR 207/2010;
le categorie cosiddette “categorie superspecialistiche'' (S.I.O.S.) che passano da 24 a 14 e sono individuate secondo i seguenti criteri:
beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS 25); sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32); sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30); ciclo dei rifiuti (OS 14).
che dovranno essere predisposte entro il 29 dicembre 2014.