Incentivi alle assunzioni, non sono aiuti di Stato

La questione riguarda l'agevolazione contenuta all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 92/2012, che prevede una riduzione a metà dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dal datore di lavoro
nel caso di assunzione di lavoratori cinquantenni o donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, se residenti in aree svantaggiate, ovvero da ventiquattro mesi ovunque residenti.
Il comma 11 vincola al rispetto del Regolamento comunitario della Commissione 6 agosto 2008, n. 800/2008 per le agevolazioni relative all’assunzione di donne prive di un impiego da almeno sei mesi in aree svantaggiate, mentre per gli ultracinquantenni e le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, sembra che tale requisito del rispetto non sia necessario. Su tale questione, il direttore generale dell’Area Ispettiva del Ministero del Lavoro dott. Paolo Pennesi, che è intervenuto al Videoforum del 17 gennaio, organizzato da Italia Oggi ed Ipsoa, ha evidenziato che, per come è strutturato l’incentivo, trattandosi di una misura di carattere generale senza distinzione di carattere territoriale, non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione degli aiuti di Stato e pertanto non dovrebbe essere sottoposto al rispetto del regolamento comunitario. Nel caso di assunzioni effettuate a tempo determinato (anche in somministrazione), la durata della riduzione contributiva sarà di dodici mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione. Qualora invece l'assunzione sia a tempo indeterminato, il periodo agevolato sarà di diciotto mesi. Il comma 8, nell'introdurre l'incentivo, non prevede limiti circa i datori di lavoro che sono ammessi ad usufruirne. Si ritiene pertanto che sono ammessi anche i professionisti o gli enti che non svolgono attività commerciale. Circa i soggetti che danno diritto alle agevolazioni sono:
  • Lavoratori che abbiano un’età di almeno 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi; il requisito è unicamente quello anagrafico;
  • Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle aree svantaggiate individuate con apposito decreto ministeriale da adottarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; in tal caso occorre rispettare le disposizioni del Regolamento Ce 800/2008;
  • Donne ovunque residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Circa l’individuazione dei soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito, possono essere utili le indicazioni fornite da Italia Lavoro Spa, società che opera, per legge, come ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale. In occasione dell’incentivo per gli apprendisti previsto dal programma AMVA nelle faq presenti sul sito internet della società, per tale requisito si fa riferimento ai soggetti che dal almeno 6 mesi prima della data di assunzione siano riconducibili a una delle seguenti categorie:
  • Inoccupati e disoccupati;
  • Occupati che indipendentemente dal tipo di contratto abbiano percepito un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, ad oggi fissato in una somma pari a € 8.000 lordi/anno per i lavoratori dipendenti e a € 4.800,00 per i lavoratori autonomi;
  • Occupati che, indipendentemente dal tipo di contratto, non abbiano percepito regolare retribuzione (perché nei confronti del datore di lavoro è stata pronunciata sentenza di stato insolvenza o di fallimento o è stato emesso decreto di apertura di concordato preventivo).
Si attendono ora le istruzioni INPS per le modalità di utilizzo della riduzione contributiva. La circolare n. 137 del 12 dicembre 2012, infatti, con cui l'INPS si è occupata degli incentivi previsti dalla Riforma Fornero, non contiene informazioni utili sull'agevolazione prevista dal 2013. In ogni caso, è utile evidenziare che anche tale incentivo soggiace alle condizioni e limiti previsti per la generalità delle agevolazioni contenute ai commi da 12 a 15 dell'articolo 4 della legge 92/2012.

DATA DI PUBBLICAZIONE

24.01.2013

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