Incentivi per l’apprendistato di primo livello

Gli incentivi, introdotti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015, e prorogati fino al 31 dicembre 2107, riguardano: · la non applicazione del contributo di licenziamento; · la riduzione al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro, a prescindere dal limite dimensionale; · lo sgravio totale dell'aliquota di finanziamento della NASpI (1,31%) nonché dell'aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%). NB: L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non deve corrispondere alcuna retribuzione e conseguentemente è esonerato dall'obbligo del versamento contributivo. Prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato Per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l'aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato (11,61%). Sgravio totale triennale Legge n. 183/2011 Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2016 erano vigenti due agevolazioni contributive alternative: il datore di lavoro fino a 9 dipendenti poteva fruire o dell’esonero totale dei contributi previdenziali o di quello fissato dall’articolo 32 del D. Lgs. n. 150/2015 (aliquota contributiva al 5%, esonero del ticket di licenziamento, esonero dal contributo Naspi e dal contributo per la formazione continua). ATTENZIONE: l’Inps precisa che il datore di lavoro che abbia già fruito dello sgravio triennale totale, non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per il 2017, anche nel caso in cui la durata iniziale del contratto di apprendistato fosse superiore alla durata triennale. Compilazione UniEmens I lavoratori assunti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono individuati, nel sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice “5” nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento <TipoLavoratore> “PA”. Vengono ora istituiti, nell’ambito dell’elemento <TipoContribuzione>, i nuovi codici:

J9 Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K9 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
I datori di lavoro, in relazione ai periodi a partire
da luglio 2017, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti ai lavoratori in questione utilizzando le predette codifiche. La variazione dei precedenti flussi UniEmens, per i rapporti agevolati attivati dal 24 settembre 2015, sarà effettuata direttamente dall’Istituto.
Inoltre, tenuto conto della non applicazione del contributo di licenziamento, è stato istituito, sempre con decorrenza luglio 2107, nell’elemento <TipoCessazione> la nuova causale:

1R Licenziamento con esonero dal versamento del contributo ex art. 2, comma 31 e 32 legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 32 comma, 1 lettera a) del d. lgs n.150/2015

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.06.2017

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