Indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori sospesi

In particolare, l’articolo 3 riconosce, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione collegata all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, che sono in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dall’art. 3, comma 4 della legge di riforma. L’Inps, con la circolare n. 36 del 14 marzo 2013, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli eventi che determinano il riconoscimento del beneficio, i lavoratori destinatari, i requisiti e le condizioni previste, il calcolo e la durata dell’indennità, le modalità per la domanda. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015.

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.03.2013

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