Indicazioni operative dell’INPS Disoccupazione e prestazioni familiari ai cittadini croati

Prestazioni di disoccupazione Dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009. Pertanto, per l’erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione Inoltre, sempre dal 1° luglio 2013, in materia di esportabilità della prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro. L’Istituto conferma che l’unica forma di rimborso, disciplinata dai nuovi regolamenti, riguarda esclusivamente le prestazioni erogate in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri). Viene, quindi, precisato: – le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base alla Convenzione italocroata non devono essere riesaminate dal 1° luglio 2013, data di applicazione dei regolamenti comunitari alla Croazia; – le domande di prestazioni di disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, aventi decorrenza da data precedente, sono definite in base alla previgente disciplina e lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso i formulari della serie IHR 300; – le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2013 sono esaminate in base alle disposizioni dei regolamenti comunitari. Per le modalità di scambio di informazioni relative alle domande da trattare in base alla normativa comunitaria, si richiamano le modalità indicate nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento. Prestazioni familiari Dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute nei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009. Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione bilaterale, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero. Inoltre, per le prestazioni spettanti dal 1° luglio 2013, trovano applicazione le regole di priorità anticumulo previste dai regolamenti comunitari, in luogo di quelle che, nell’ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano l’onere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari. Le Sedi INPS dovranno acquisire le informazioni necessarie ad applicare tali regole di priorità anticumulo, utilizzando i formulari comunitari di rito (Paper Sed F/serie E 400). Ne consegue che: – per le prestazioni familiari spettanti fino al 30 giugno 2013, il diritto dovrà essere accertato in base alle disposizioni contenute nella citata Convenzione bilaterale; – le prestazioni familiari spettanti dal 1° luglio 2013, invece, saranno concesse in base alle norme comunitarie, per la cui applicazione si rimanda a quanto indicato nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

06.08.2013

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