Ingresso in ambito UE Croazia: l’INPS spiega come operare in caso di distacco

Ricorda l'Inps che dal 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell’Unione europea. Per quanto concerne l'Inps, viene ora specificato quanto segue: Ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010 Dal 1 luglio 2013, nei rapporti con la Croazia l’
ambito
di applicazione soggettivo è determinato in base all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 (circolare n. 82 del 1° luglio 2010).
Anche il regolamento (UE) n. 1231/2010, che estende il campo di applicazione personale dei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro, vincola la Croazia dal 1° luglio 2013. Ne consegue che dalla predetta data si applicano, anche nei confronti di tale Stato, le disposizioni della circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Infine, si evidenzia che, a differenza dell’accordo bilaterale previgente – limitato alle legislazioni di sicurezza sociale per i lavoratori del settore privato, cittadini italiani o croati – i regolamenti dell’Unione europea si applicano anche ai
dipendenti pubblici.
Per la disciplina di settore relativa ai dipendenti pubblici si fa rinvio a quanto disposto con la nota operativa n. 43 del 25 agosto 2010 dell’ex – Inpdap, relativa al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004 A decorrere dal 1° luglio 2013, nei rapporti con la Croazia l’
ambito
di applicazione oggettivo è determinato in base all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 (circolare n. 82 del 1° luglio 2010).
Determinazione della legislazione applicabile Per la determinazione della legislazione applicabile, a far data dal 1° luglio 2013, le disposizioni contenute nel Titolo II (articoli da 11 a 16) del regolamento n. 883/2004, e nel Titolo II (articoli da 14 a 21) del regolamento di applicazione (CE) n.987/2009, come modificati dal regolamento (UE) n. 465/2012, trovano applicazione anche nei rapporti con la Croazia. Distacco dei lavoratori dipendenti A decorrere dal 1° luglio 2013 in materia di distacco si applicano le disposizioni previste dalla
regolamentazione comunitaria.
In base all’articolo 12 del regolamento CE n. 883/2004, la persona che svolge un’attività subordinata in uno Stato membro alle dipendenze di un datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività in detto Stato, può essere inviata in un altro Stato membro e rimanere soggetta alla legislazione dello Stato di invio per un
periodo non superiore a 24 mesi.
Pertanto, nel caso di richieste di certificazioni relative a distacchi la cui data di inizio sia successiva al 30 giugno 2013, la durata massima del distacco non potrà superare 24 mesi. Distacco dei lavoratori autonomi Come per i lavoratori dipendenti anche per i lavoratori autonomi, a decorrere dal 1 luglio 2013, trovano applicazione le
norme comunitarie. Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento CE n.883/2004, la persona che svolge un’attività autonoma o ad essa assimilata, che si reca a lavorare in un altro Stato membro, può rimanere soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui abitualmente svolge tale attività per un
periodo massimo di ventiquattro mesi.
Pertanto, nel caso di richieste di certificazioni relative a distacchi la cui data di inizio sia successiva al 30 giugno 2013, la durata massima del distacco potrà essere pari a 24 mesi. Regime transitorio in materia di distacchi Totalizzazione dei periodi di distacco: tutti i periodi di distacco, autorizzati ai sensi della Convenzione italo croata, devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto, conformemente all’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, cosicché la durata complessiva del
distacco ininterrotto, maturato in base alla Convenzione bilaterale e alla regolamentazione comunitaria, non possa superare il limite di ventiquattro mesi.
Distacchi autorizzati ai sensi della Convenzione Italo – Croata e in corso di esecuzione al 1° luglio 2013 – Accordo tra le Autorità competenti: l'Inps rende noto che le Autorità competenti dell’Italia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e della Croazia hanno concordato quanto segue: · i
distacchi e le eventuali
proroghe richiesti
anteriormente al 1 luglio 2013 e in corso di esecuzione alla predetta data, si portano a termine in applicazione dell’accordo bilaterale preesistente.
· le nuove
proroghe richieste
dopo il 1 luglio 2013 potranno essere concesse solo in applicazione e alle condizioni previste dall’art. 16 del Reg. (CE) n. 883/2004
· gli
accordi stipulati
anteriormente al 1 luglio 2013 dalle Autorità competenti, in deroga alle disposizioni generali previste dall’accordo bilaterale preesistente (art. 8), restano validi fino a naturale scadenza
· al termine dei periodi di distacco, autorizzati in applicazione della Convenzione bilaterale, che eccedono i limiti temporali previsti dall’articolo 16 del regolamento 883/2004, sarà possibile autorizzare un
nuovo distacco solo dopo un interruzione di almeno due mesi.
Ricorda l'Inps che il periodo massimo di
cinque anni di distacco totale, generalmente ammesso in ambito europeo, deve comprendere anche i periodi di distacco eventualmente effettuato ai sensi della previgente normativa convenzionale.
Le
certificazioni ( IT/HR 101 E HR/IT 101) rilasciate in applicazione della convenzione bilaterale previgente restano valide anche successivamente al 1° luglio 2013 e fino alla data in esse specificate.
Personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada e per ferrovia: a decorrere dal 1° luglio 2013 anche per tali lavoratori la legislazione da applicare sarà determinata in base alle disposizioni comunitarie. In particolare: · I dipendenti dei
trasporti internazionali su strada sono soggetti alla legislazione determinata ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 883/2004, come modificato dal regolamento 465/2012.
· Il personale dipendente da imprese operanti nel settore dell’
aviazione
civile sono soggetti alla legislazione determinata in base all’articolo 11 paragrafo 5 del regolamento 883/2004 come modificato dal regolamento n. 465/2012 – principio della base di sevizio (circolare n. 115 del 19 settembre 2012).
Esercizio di un’attività in due o più Stati: la Convenzione italo croata non conteneva disposizioni in materia di legislazione applicabile per le situazioni di
esercizio di un’attività in due o più Stati, pertanto, dal 1° luglio 2013, tali situazioni sono disciplinate in base alla normativa comunitaria (art. 13 del Reg. CE n. 883/2004).
Ne consegue che, da tale data si applicano, anche nei confronti della Croazia, le istruzioni contenute nelle circolari emanate dall’Istituto in materia e riportate nell’elenco allegato alla presente circolare. Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale non ancora applicabili alla data di entrata in vigore del Trattato di adesione della Croazia all’Ue. Accordo sullo Spazio economico europeo applicabile nei confronti dell’Islanda, Norvegia e Liechtenstein: l’articolo 6 par. 5 del Trattato di adesione del 9 dicembre 2011 prevede che la Croazia si impegna ad aderire all’
accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE).
Pertanto le disposizioni del predetto accordo
non sono automaticamente applicabili, a decorrere dal 1 luglio 2013, ai rapporti con la Croazia.
Ne consegue che la disciplina prevista dall’accordo in esame, in materia di determinazione della legislazione applicabile, non si applica ai cittadini degli Stati SEE nel caso in cui questi ultimi siano distaccati in Croazia, o svolgano un’attività in più Stati tra cui la Croazia né, analogamente, al cittadino croato che si trovi in una delle predette situazioni (distacco in uno Stato SEE o esercizio di attività in più Stati tra cui uno Stato SEE). Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera: la Croazia non applica le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera. Pertanto, la predetta disciplina convenzionale non risulta, ad oggi, applicabile nei rapporti con la Croazia. Con particolare riferimento alla materia della legislazione applicabile si precisa che per quanto riguarda la Svizzera trova applicazione il protocollo finale, allegato alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 14 dicembre 1962. In particolare in tale sede sono previste alcune
deroghe (es. distacco) al principio di territorialità della legislazione applicabile che, ad eccezione del personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari (lett. f), si applicano a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro cittadinanza
(circolare 324 Ce.N.P. del 4 ottobre 1978). Inoltre, le disposizioni riguardanti la legislazione applicabile, contenute nei regolamenti comunitari, devono ritenersi applicabili anche nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi. Pertanto sarà possibile applicare la regolamentazione comunitaria, in materia di determinazione della legislazione applicabile, anche al cittadino croato nei rapporti con la Svizzera.

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.12.2013

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