Ingresso in ambito UE Croazia: l’INPS spiega come operare in caso di distacco
ambito
di applicazione soggettivo è determinato in base all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 (circolare n. 82 del 1° luglio 2010).
dipendenti pubblici.
ambito
di applicazione oggettivo è determinato in base all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 (circolare n. 82 del 1° luglio 2010).
regolamentazione comunitaria.
periodo non superiore a 24 mesi.
norme comunitarie. Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento CE n.883/2004, la persona che svolge un’attività autonoma o ad essa assimilata, che si reca a lavorare in un altro Stato membro, può rimanere soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui abitualmente svolge tale attività per un
periodo massimo di ventiquattro mesi.
distacco ininterrotto, maturato in base alla Convenzione bilaterale e alla regolamentazione comunitaria, non possa superare il limite di ventiquattro mesi.
distacchi e le eventuali
proroghe richiesti
anteriormente al 1 luglio 2013 e in corso di esecuzione alla predetta data, si portano a termine in applicazione dell’accordo bilaterale preesistente.
proroghe richieste
dopo il 1 luglio 2013 potranno essere concesse solo in applicazione e alle condizioni previste dall’art. 16 del Reg. (CE) n. 883/2004
accordi stipulati
anteriormente al 1 luglio 2013 dalle Autorità competenti, in deroga alle disposizioni generali previste dall’accordo bilaterale preesistente (art. 8), restano validi fino a naturale scadenza
nuovo distacco solo dopo un interruzione di almeno due mesi.
cinque anni di distacco totale, generalmente ammesso in ambito europeo, deve comprendere anche i periodi di distacco eventualmente effettuato ai sensi della previgente normativa convenzionale.
certificazioni ( IT/HR 101 E HR/IT 101) rilasciate in applicazione della convenzione bilaterale previgente restano valide anche successivamente al 1° luglio 2013 e fino alla data in esse specificate.
trasporti internazionali su strada sono soggetti alla legislazione determinata ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 883/2004, come modificato dal regolamento 465/2012.
aviazione
civile sono soggetti alla legislazione determinata in base all’articolo 11 paragrafo 5 del regolamento 883/2004 come modificato dal regolamento n. 465/2012 – principio della base di sevizio (circolare n. 115 del 19 settembre 2012).
esercizio di un’attività in due o più Stati, pertanto, dal 1° luglio 2013, tali situazioni sono disciplinate in base alla normativa comunitaria (art. 13 del Reg. CE n. 883/2004).
accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE).
non sono automaticamente applicabili, a decorrere dal 1 luglio 2013, ai rapporti con la Croazia.
deroghe (es. distacco) al principio di territorialità della legislazione applicabile che, ad eccezione del personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari (lett. f), si applicano a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro cittadinanza