INPS – Circolare n. 1 di data 7 gennaio 2013

La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 (di seguito indicata come legge di riforma) ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel novero delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale. Inoltre, dal punto di vista dei beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, la legge di riforma ha abrogato la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ed ha disciplinato le ipotesi di decadenza in caso di rifiuto del beneficiario di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale – Disciplina La legge di riforma, con l’art. 3, comma 1, ha inserito all’art. 12 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 bis prevedendo che «
A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e)
imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Fino al 31 dicembre 2012, dette imprese hanno avuto accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità. La concessione di integrazione salariale straordinaria nelle ipotesi di aziende interessate da procedure concorsuali. L’articolo 2, comma 70, della legge di riforma, come modificato dall’art 46 bis comma 1, lettera h), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce due importanti novità alla disciplina della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende interessate da procedure concorsuali. In primo luogo, sono modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali «sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”. A tale riguardo, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in corso di definizione, devono essere individuati i “parametri oggettivi” sulla base dei quali il Ministero stesso, nella fase istruttoria, valuterà l’ammissibilità della concessione di integrazione a queste tipologie di impresa. Infine, a partire dal 1° gennaio 2016, viene abrogato l’intero articolo 3 della Legge n. 223/1991. Pertanto, l’intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile a partire da questa data. Abrogazione della normativa sul rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID). L’articolo 4, comma 47, della legge di riforma ha abrogato, a partire dal 18 Luglio 2012, la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID), di cui all’articolo 19, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con la Legge n. 2/2009. Di conseguenza, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro. Quest’ultimo, quindi, non è più tenuto a raccogliere e conservare presso di sè le dichiarazioni di immediata disponibilità (mod. SR105), sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. Pertanto, le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 133 del 2010 non si applicano più a partire dal 18 luglio 2012 e il modello SR105 non è più disponibile sul sito dell’Istituto. Decadenza dal trattamento di integrazione salariale. L’art. 4, comma 40, della legge di riforma prevede la decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto di lavoro se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. Il comma 42 dell’articolo specifica che la decadenza si verifica quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti. Nelle ipotesi sopramenzionate, qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale di cui all’art. 34 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.01.2013

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