INPS – Circolare n. 2 di data 7 gennaio 2013

La legge 28 giugno 2012 n. 92 ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, introducendo un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria, attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini AspI (si veda circolare INPS n.42/2012). La legge sopra citata ha abrogato i seguenti trattamenti a partire dal 1°gennaio 2017: – indennità di mobilità ordinaria; – trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al decreto legge 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451; – trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. Da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427. Di seguito si riassumono le novità normative e le istruzioni operative durante il periodo di transizione 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016. Indennità di mobilità ordinaria. Regime transitorio Durata della prestazione: L’articolo 2, comma 71, della legge di riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dal 1°gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo. Al fine di garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, l’art. 2, comma 46, della legge di riforma – come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – introduce
un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità secondo lo schema di seguito riportato:

Lavoratori collocati in mobilità
Dal 1/1/2013 al 31/12/2014 Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 Dal 1/1/2017
Mobilità Mobilità Mobilità Disoccupazione (AspI)
Durata in mesi Durata in mesi Durata in mesi Durata in mesi
Centro Nord fino a 39 anni 12 12 12 12
Centro Nord da 40 a 49 anni 24 18 12 12
Centro Nord da 50 anni in su 36 24 18 12/18
Sud fino a 39 anni 24 12 12 12
Sud da 40 a 49 anni 36 24 18 12
Sud da 50 anni in su 48 36 24 12/18
Il previsto regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità, tuttavia, potrà essere oggetto di eventuale revisione. Infatti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procederà, insieme alle Organizzazioni sindacali più rappresentative, ad una ricognizione della corrispondenza della predetta disciplina transitoria con le prospettive economiche ed occupazionali a detta data, proponendo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. Durante detto periodo transitorio,
per la determinazione dei regimi di durata previsti nei diversi anni del quadriennio 2013 – 2016,
continua ad essere applicato il criterio della data di licenziamento del lavoratore.
Requisiti e disciplina generale: Durante il periodo transitorio, 1°gennaio 2013 – 31 dicembre 2016, resta invariata, in quanto non modificata dalla riforma in esame, la seguente disciplina in materia di mobilità:
  1. la disposizione di cui all’art. 7, comma 4 della legge n. 223 del 1991 relativa alla durata della prestazione che non può essere superiore all’anzianità aziendale maturata dal lavoratore;
  2. i requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore come disciplinati dalla legge 223 del 1991;
3. i seguenti istituti della mobilità ordinaria: a) la necessaria presentazione della domanda entro i termini decadenziali di 68 giorni dalla data del licenziamento; b) la determinazione della decorrenza della prestazione; c) l’importo della prestazione che continuerà ad essere ricavato utilizzando la retribuzione teorica presente in uni-emens come riportato nella circolare Inps n.115 del 2008; d) le sospensioni e i relativi slittamenti; e) la disciplina della incompatibilità, compatibilità, cumulabilità; 4. la disciplina dell’assegno al nucleo familiare, che continua ad essere riconosciuto. Ai fini della verifica della compatibilità e cumulabilità della prestazione di mobilità in caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, il lavoratore deve comunicare all’INPS l’inizio della attività lavorativa. L’art. 1, comma 32, lett. a) della legge di riforma come integrato dall’art. 46 bis, lett. d) della legge 134 del 2012 ha previsto che,
per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali
nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali)
di corrispettivo per
anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Beneficiari: estensione dell’indennità di mobilità ad altri settori di attività
Settori commercio, turismo e vigilanza
L’articolo 3, comma 1, della legge di riforma, introduce il comma 3 bis all’art. 12 della legge n. 223 del 1991, estendendo l’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria ad alcuni settori per i quali fino ad oggi quest’ultima era concessa solo in base a proroghe annuali, attraverso lo stanziamento specifico di fondi nella legge di stabilità o attraverso normative specifiche di settore. In particolare, dal 1°gennaio 2013 viene concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attività commerciali, con più 50 dipendenti fino a 200; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. L’art. 3, comma 1, della legge di riforma e gli articoli 4 e 7 della legge n. 223 del 1991, estendendo la cassa integrazione guadagni alle aziende di cui ai punti a), b) e c), autorizzano automaticamente l’estensione della mobilità ai medesimi settori. Dichiarazione di immediata disponibilità (DID): di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legge. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2 del 2009, che deve essere rilasciata da tutti i destinatari di qualsiasi trattamento previdenziale,
non deve essere più resa, per le domande di indennità di mobilità ordinaria dal 18 luglio 2012, per effetto dell’abrogazione del predetto comma da parte dell’ articolo 4, comma 47, della legge di riforma.
Ipotesi di decadenza dalla prestazione: L’articolo 4, comma 41, della legge di riforma indica i seguenti motivi di decadenza dall’indennità di mobilità nonché da indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, per i lavoratori che: – rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo; – non accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto. Il comma 42 dello stesso articolo specifica che la decadenza si realizza quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione, di cui al comma 41, si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti. In queste ipotesi, qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, pur venendo meno il diritto alla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati. Viene fatto obbligo ai Servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2 lett. g, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, di comunicare tempestivamente all’INPS gli eventi sopra indicati. A seguito della comunicazione, l’Istituto adotta il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per i periodi di non spettanza del trattamento. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale di cui all’art. 34 del DPR 30 aprile 1970, n. 639. Abrogazioni, modifiche relative alla mobilità: L’articolo 2, comma 70 della legge di riforma, come sostituito dall’art 46 bis, comma 1, lettera h) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dispone l’abrogazione, dal 1 gennaio 2016, dell’articolo 3 della legge n. 223 del 1991; di conseguenza, relativamente alla mobilità, dalla predetta data non potrà più essere erogata la prestazione di mobilità per i dipendenti da imprese di trasporto pubblico, fallite o sottoposte ad altre procedure concorsuali. L’articolo 2, comma 71, lett. b) della legge di riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge n. 223 del 1991 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità e i compiti della Commissione regionale per l’impiego, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. La legge di riforma stabilisce, pertanto, che i lavoratori licenziati in data 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto, come specificato, l’iscrizione nelle liste e la relativa indennità decorrono dal giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, pertanto, beneficeranno, ricorrendone i requisiti, dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. 1. Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al decreto legge del 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni nella Legge n. 451 del 1994 Il trattamento speciale di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, è stato abrogato con decorrenza dal 1°gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lettera f) della legge di riforma. Pertanto le domande di trattamento speciale per l’edilizia, di cui sopra, con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non dovranno più essere presentate in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1° gennaio 2017.
2. Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 427 del 1975 La legge di riforma prevede l’introduzione, dal 1°gennaio 2013, dell’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi e all’art. 2, comma 71, lettera g), l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, del trattamento speciale dell’edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427. Durante il periodo transitorio, dal 1°gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, il lavoratore licenziato dell’edilizia, in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 427 del 1975, può presentare in alternativa alla domanda di disoccupazione speciale una domanda di miniAspi. Allo stesso tempo, il lavoratore licenziato, che sia in possesso del requisito soggettivo delle 52 settimane di contribuzione, può presentare alternativamente la domanda di disoccupazione speciale in argomento o la domanda di indennità di disoccupazione Aspi. Quanto sopra troverà applicazione per le domande di prestazione di trattamento speciale edile presentate entro i 68 giorni dalla data di licenziamento, termine quest’ultimo di presentazione, a pena di decadenza, delle domande di Aspi e mini Aspi. Si rammenta che le domande di trattamento speciale di disoccupazione edile in argomento possono essere utilmente presentate oltre il 68° giorno dal licenziamento e nel limite decadenziale di 24 mesi dallo stesso. 3. Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991 Per il trattamento speciale per l’edilizia ex articolo 11, comma 2 della legge n. 223 del 1991 è stata prevista l’abrogazione a partire dal 1 gennaio 2017 dall’art. 2, comma 71, lett. c) della legge di riforma come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h) della legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228. Si precisa inoltre che per tutti i trattamenti citati valgono le valutazioni relative alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e decadenza.

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.01.2013

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