INPS – Circolare n. 2 di data 7 gennaio 2013
un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità secondo lo schema di seguito riportato:
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per la determinazione dei regimi di durata previsti nei diversi anni del quadriennio 2013 – 2016,
continua ad essere applicato il criterio della data di licenziamento del lavoratore.
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la disposizione di cui all’art. 7, comma 4 della legge n. 223 del 1991 relativa alla durata della prestazione che non può essere superiore all’anzianità aziendale maturata dal lavoratore; -
i requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore come disciplinati dalla legge 223 del 1991;
per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali
nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali)
di corrispettivo per
anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Settori commercio, turismo e vigilanza
non deve essere più resa, per le domande di indennità di mobilità ordinaria dal 18 luglio 2012, per effetto dell’abrogazione del predetto comma da parte dell’ articolo 4, comma 47, della legge di riforma.