Inps: Circolare n. 32/2014 – Al via le istanze per la fruizione del bonus di 190 Euro
Tale agevolazione è stata introdotta con il Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) anche in conseguenza della mancata proroga, per l’anno 2013, delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità e
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assunzioni effettuate nel 2013 di lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro; -
proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti instaurati nel 2013 e già agevolabili ai sensi del Decreto n. 264/2013 modificato dal Decreto n. 390/2013; -
proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti instaurati prima del 2013 (ad esempio nel 2012) con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”.
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nel corso del 2012, hanno prorogato/trasformato a tempo indeterminato rapporti a termine instaurati di lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità a tempo indeterminato (ex codici tipo contribuzione P6 e P7), il cui periodo agevolato sforava nell’anno 2013, non hanno diritto, per il predetto periodo del 2013, -
né alle agevolazioni della piccola mobilità non essendo state le stesse prorogate per l’anno 2013 (contribuzione del 10% come per gli apprendisti), -
né tantomeno al beneficio di 190 euro non essendo lo stesso espressamente previsto.
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12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato; -
6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato.
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rapporto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi il beneficio spetta in relazione alla minor durata (ad esempio, per 4 o 5 mesi); -
rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è rideterminato in funzione della percentuale part time.
(rapporto a tempo determinato + trasformazione);
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è richiesta la regolarità contributiva (DURC interno); -
il rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; -
l’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15, Legge n. 92/2012; -
il rispetto del de minimis; -
che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (ai sensi dell’art. 1, par. 7, Reg. (CE) 800/2008).