Inps: Circolare n. 32/2014 – Al via le istanze per la fruizione del bonus di 190 Euro

Il predetto beneficio è riconosciuto subordinatamente all’invio all’Inps di specifica istanza da effettuare, a pena di decadenza, entro il 12 aprile e spetta per 6 mesi, con riferimento ai rapporti a tempo determinato, ovvero per 12 mesi, in relazione ai rapporti a tempo indeterminato. Il beneficio mensile di 190 euro spetta ai datori di lavoro privati che, nel 2013, hanno assunto lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Tale agevolazione è stata introdotta con il Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) anche in conseguenza della mancata proroga, per l’anno 2013, delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità e
dei connessi benefici previsti dagli artt. 8 e 25 della Legge n. 223/1991 ossia il versamento della contribuzione a carico datore di lavoro nella misura previsti per gli apprendisti (10%) nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato (contribuzione agevolata per 12 mesi) e a tempo indeterminato (contribuzione agevolata per 18 mesi). Successivamente, è stato pubblicato, sulla G.U. n. 183 del 6 agosto 2013, l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 con i quali è stata prevista, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, la concessione del predetto beneficio in favore dei datori di lavoro precedentemente indicati. In tale occasione, è stato anche chiarito che i datori di lavoro interessati devono inoltrare specifica istanza all’Inps con le modalità stabilite dallo stesso Istituto. Tali modalità sono state, infine, rese note con la Circolare dell’Istituto n. 32 del 13 marzo 2014. L’Inps puntualizza, inoltre, che il beneficio in oggetto può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del Decreto n. 264/2013 modificato dal Decreto n. 390/2013 e di proroga e trasformazione a tempo indeterminato, effettuata nel 2013, di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”. In relazione a tali casistiche l’Istituto precisa che l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. I 190 euro spettano ai datori di lavoro che hanno effettuato:
  • assunzioni effettuate nel 2013 di lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
  • proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti instaurati nel 2013 e già agevolabili ai sensi del Decreto n. 264/2013 modificato dal Decreto n. 390/2013;
  • proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti instaurati prima del 2013 (ad esempio nel 2012) con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”.
Diversamente, quei datori di lavoro che: – nel corso del 2012 (o nel 2011) hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità a tempo indeterminato (ex codice tipo contribuzione P5), il cui periodo agevolato sforava nell’anno 2013 ovvero
  • nel corso del 2012, hanno prorogato/trasformato a tempo indeterminato rapporti a termine instaurati di lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità a tempo indeterminato (ex codici tipo contribuzione P6 e P7), il cui periodo agevolato sforava nell’anno 2013, non hanno diritto, per il predetto periodo del 2013,
  • né alle agevolazioni della piccola mobilità non essendo state le stesse prorogate per l’anno 2013 (contribuzione del 10% come per gli apprendisti),
  • né tantomeno al beneficio di 190 euro non essendo lo stesso espressamente previsto.
Il beneficio è quantificato in euro 190 mensili per:
  • 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato;
  • 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato.
In caso di:
  • rapporto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi il beneficio spetta in relazione alla minor durata (ad esempio, per 4 o 5 mesi);
  • rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è rideterminato in funzione della percentuale part time.
Nell’ipotesi di: – proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato (pertanto rapporto instaurato nel 2013), il beneficio spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di 6 mesi (rapporto a tempo determinato iniziale + proroga) e 12 mesi
(rapporto a tempo determinato + trasformazione);
– proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo del beneficio è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga o dalla data della trasformazione. L’accesso al beneficio di euro 190 da parte dei datori di lavoro è subordinato al rispetto di una serie di condizioni, ossia:
  • è richiesta la regolarità contributiva (DURC interno);
  • il rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • l’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15, Legge n. 92/2012;
  • il rispetto del de minimis;
  • che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (ai sensi dell’art. 1, par. 7, Reg. (CE) 800/2008).
In generale, il beneficio di 190 euro non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale. Il beneficio, inoltre, è precluso quando la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore. Per accedere al beneficio di euro 190 è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza. La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare INPS n. 32/2014 pertanto entro il 12 aprile prossimo, in via telematica.

DATA DI PUBBLICAZIONE

18.03.2014

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