INPS: decontribuzione per l’anno 2012

Il DM 27 dicembre 2012, ha stabilito, per l’anno 2012, che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Lo stesso provvedimento ha, inoltre, stabilito che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate – il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato – in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni – fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%. Retribuzione contrattuale Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”(circolari n. 82/2008, n. 39/2010 e n. 96/2012). Misura dello sgravio Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
  • entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • totale sulla quota del lavoratore.
Condizioni di accesso Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale;
  • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Per l’accesso al beneficio é ancora vincolante il deposito – presso la Direzione territoriale del lavoro competente – degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro. Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo. La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro – fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato – sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni. Esclusioni Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN. Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti – nell’anno solare di riferimento – trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Modalità di richiesta dello sgravio Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto. Le aziende – anche per il tramite degli intermediari autorizzati – dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. La domanda deve contenere i dati sotto elencati; per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda:
  1. i dati identificativi dell’azienda;
  2. la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
  3. la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
  4. l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
  5. ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.
La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.

DATA DI PUBBLICAZIONE

08.05.2013

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