Inps e soci Srl
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dal 2001 l'Inps ha disposto che, per gli iscritti alla previdenza Inps commercianti e artigiani, la base imponibile è data dalla sommatoria di tutti i redditi d'impresa (individuale, da snc o da sas, srl trasparenti – vale a dire quelle che imputano i redditi ai soci i quali pagano irpef) nonché (ed era questa l’innovazione) dai redditi maturati per la partecipazione in srl non trasparenti (quelle tassate con Ires). Si badi che quest’ultimo reddito è teorico nel senso che la srl potrebbe non distribuire mai dividendi ai soci ma in ogni caso la quota parte del reddito della società entra a formare la base imponibile Inps.
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Nella sostanza l'idraulico che ha una partecipazione minoritaria in una srl che si occupa di produzione di birra (società dove peraltro non opera) deve sommare la quota di reddito maturato nel birrificio al proprio reddito da idraulico per il calcolo della propria base imponibile Inps e pagare i relativi contributi.
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Le due sentenze qui commentate contraddicono questa regola.