INPS: proroga dei versamenti di agosto

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con i modelli F24 – F24EP e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto. Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese. Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

DATA DI PUBBLICAZIONE

22.07.2013

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