INPS: regole uniche per la rateazione dei contributi

Pagamenti in forma rateale dei debiti in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'Inps Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un’unica domanda, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza medesima. Pertanto, la domanda di rateazione, nella quale il contribuente non indichi tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito da rateizzare, verrà respinta. Il contribuente, tuttavia, potrà proporre una nuova istanza che, laddove comprenda l'intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima, consentirà l'attivazione del relativo procedimento amministrativo previsto per la definizione della domanda di rateazione. La domanda può avere ad oggetto il debito per contribuzione in fase amministrativa denunciato dal contribuente o accertato dall’Istituto per il quale, alla data di presentazione, non risulti effettuato il versamento con le modalità e nei termini legali previsti per ciascuna delle Gestioni considerate. Sono da intendersi in fase amministrativa i crediti dell’Istituto per i quali, alla data di presentazione della domanda di rateazione, non risulti ancora formato l’Avviso di Addebito di cui all’art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché i crediti in gestione presso gli uffici legali che, alla medesima data, non siano stati affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, ai sensi dell’art. 7-
quater, comma 6, della Legge 9 aprile 2009, n. 33.
L’istituto, inoltre, precisa, che il contribuente può richiedere la rateizzazione di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, ivi comprese le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi. Resta ferma la possibilità per il contribuente di chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prolungamento della rateazione fino a 36 rate. Si ricorda, infine, che, per particolari specifici casi (Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 116, comma 17 e circolare Inps n. 165 del 22 agosto 2001), il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità. Procedimento di definizione delle domande: a) Presentazione della domanda Il contribuente, identificato con il codice fiscale, che intende regolarizzare la propria posizione debitoria in forma rateale, è tenuto a presentare una domanda di rateazione unica per tutte le Gestioni amministrate dall’Inps attraverso il canale telematico. Al riguardo, si rammenta che la trasmissione può essere effettuata dal soggetto responsabile dell’adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), ovvero da specifico delegato o dall’intermediario a ciò appositamente autorizzato. b) Definizione estratto contributivo Il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà acquisire, avvalendosi anche dei supporti delle procedure informatiche a disposizione del medesimo o del proprio intermediario, una chiara conoscenza della propria situazione debitoria. Definito l’importo del debito, nella domanda dovrà essere indicato, sia l’importo complessivo del medesimo debito da rateizzare, sia quello ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale. Il piano di ammortamento verrà calcolato sulla base delle medesime partite debitorie indicate dal contribuente nella domanda, confermate in via definitiva dalla Sede competente a svolgere l’istruttoria in relazione alle singole Gestioni interessate. Una volta emesso il piano di ammortamento, i versamenti effettuati successivamente, ancorché riferiti alle medesime partite debitorie inserite in rateazione, verranno considerati come partite a credito dell’azienda. Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione con i contributi mensili o periodici dovuti a partire dalla data di presentazione della domanda. Diversamente, saranno esclusi dalla compensazione i versamenti che il contribuente, effettui, dopo l’emissione del piano di ammortamento, allo specifico titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. All’atto della domanda, infatti, il contribuente si impegna ad effettuare il versamento della prima delle rate complessivamente accordate e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento. L’eccezione rispetto a tale previsione è costituita dal versamento diretto ad estinguere anticipatamente ed integralmente la rateazione concessa. Condizioni per l’accoglimento
della domanda di pagamento in forma dilazionata
a)Atto di impegno ed elementi conoscitivi contenuti nella domanda Con la presentazione dell’istanza di rateazione il contribuente si impegna ed accetta le condizioni in questa previste unitamente all’importo del debito oggetto di regolarizzazione. L'accettazione del piano di ammortamento avverrà solo per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano stesso, dell'importo indicato come prima rata del medesimo. Da ciò discende che l’attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. La soddisfazione del debito per contributi e somme aggiuntive per ciascuna Gestione interessata dalla regolarizzazione avverrà imputando i versamenti delle rate accordate a partire dal periodo più remoto. Al riguardo, è stabilito che tale previsione sia espressamente dichiarata dal debitore nella domanda. Allo stesso modo il contribuente dovrà prendere atto che il pagamento in forma rateale comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione. b) Requisito di correntezza contributiva Per favorire l’utilizzo dell’istituto della rateazione come strumento idoneo ad agevolare il recupero dei crediti in funzione del definitivo superamento dello stato di insolvenza, potranno essere compresi nella rateazione anche gli importi relativi all’ultimo periodo contributivo – mese/trimestre/rata in relazione alla specificità di ciascuna Gestione – scaduto alla data di presentazione della domanda stessa. Il contribuente non potrà inserire nell’istanza di rateazione un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione. Il requisito di correntezza contributiva, infatti, costituisce una delle condizioni essenziali per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale. c) Rateazione breve e rateazione di periodi relativi ad esposizioni debitorie maturate nel corso di una precedente dilazione Il contribuente in relazione alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di proprie valutazioni potrà presentare alla sede competente titolare della gestione dei crediti oggetto della rateazione in corso (principale): 1) domanda per accedere ad un apposito piano di
“rateazione breve” (di durata non superiore a 6 mesi);
2) domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione. Il piano di “
rateazione breve” può essere utilizzato per una sola volta nel corso della rateazione principale e con pagamento da effettuare in un numero massimo di sei rate mensili. Tenuto conto del carattere di eccezionalità che il ricorso a tale strumento riveste, è stato previsto che il periodo dilazionabile in modalità breve potrà essere:
– tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti; – un trimestre/rata per i lavoratori autonomi. Il contribuente che utilizzi tale modalità e che provveda al versamento delle rate richieste (nel numero massimo di sei) manterrà il requisito di correntezza contributiva. In tal caso, il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto adempimento delle rate in conto della “
rateazione breve”.
Il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di “
rateazione breve”, comporterà, da una parte, la revoca della rateazione principale e, dall’altra, il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute in conto della contribuzione corrente regolarizzata mediante la medesima “
rateazione breve”.
Il credito residuo oggetto della rateazione principale e l’importo ancora dovuto per le mensilità regolarizzate con il piano di “
rateazione breve” saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.
La “
rateazione breve”, infatti, presuppone sempre un piano di rateazione principale cui la stessa accede.
Per quanto riguarda l’ipotesi di cui al punto 2) che regola l’ammissione del contribuente ad una nuova rateazione di un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione l’Istituto ha espressamente previsto che la nuova domanda può essere accettata a condizione che vi sia stata l’integrale definizione, con il pagamento delle rate accordate a ancora dovute, delle partite debitorie inserite nella precedente rateazione. Definizione della domanda di rateazione ed emissione del piano di ammortamento La definizione della domanda di rateazione, all’esito dell’istruttoria compiuta sulla base della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste, avviene con un provvedimento motivato di accoglimento, cui segue l’emissione del piano di ammortamento ovvero con un provvedimento di reiezione. Il provvedimento adottato è comunicato al contribuente all’indirizzo PEC o al numero di fax indicati alternativamente ed obbligatoriamente nella domanda. Le fasi di gestione della domanda di rateazione devono concludersi entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Il pagamento della prima rata, effettuato non oltre il termine assegnato con il piano di ammortamento, determinerà l’attivazione della rateazione. Il piano di ammortamento a rate costanti sarà pari al numero di rate accordate. Le rate successive alla prima avranno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata. Qualora il pagamento della prima rata abbia una scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il versamento da effettuare sarà pari al numero di rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse. Annullamento del piano di ammortamento Qualora all’esito dell’istruttoria compiuta, la domanda di rateazione sia definita con un provvedimento motivato di accoglimento e con l’emissione del piano di ammortamento, il mancato o parziale pagamento della prima rata, entro il termine assegnato con il medesimo piano comporterà l’annullamento del piano emesso. In tal caso, resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessati dall’annullamento saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero. Diversamente, nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di reiezione per carenza delle condizioni
, il contribuente, una volta rientrato in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, potrà riproporre una domanda di dilazione riferita alle medesime partite che avevano formato oggetto della precedente istanza.
Gestione della domanda La domanda di rateazione dovrà indicare l’importo complessivo del debito da rateizzare e quello ripartito per ciascuna delle Gestioni amministrate dall'Inps ed interessate dalla regolarizzazione in forma rateale. Provvedimento di revoca della rateazione Il permanere del titolo al pagamento in forma dilazionata dei crediti compresi nella domanda è condizionato alla circostanza che, nel corso della rateazione concessa, il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate. In tal senso, all'atto della presentazione della domanda, il contribuente si impegna ad effettuare, in caso di accoglimento della medesima, sia il versamento delle rate mensili accordate e definite nel piano di ammortamento, sia il versamento dei contributi correnti mensili o periodici nei confronti di tutte le Gestioni previdenziali dell'Istituto. Il venir meno di una o di entrambe le condizioni comporta l’immediata revoca della dilazione accordata. Competenze decisionali La competenza decisionale in tema di rateazioni dei debiti in fase amministrativa, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare, resta confermata in capo ai Direttori provinciali, ai Direttori regionali e al Direttore Centrale Entrate, competente per Gestione. In relazione a quanto sopra, si riporta di seguito la prevista articolazione delle competenze. Ai Direttori provinciali dell’Istituto è attribuito il potere di: – decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite d'importo di euro 500.000,00; – esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, nel limite del predetto importo; – dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'estensione della dilazione a 36 rate. Ai Direttori regionali dell’Istituto, è attribuito il potere di: – decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite d'importo superiore ad euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00; – esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, entro i predetti limiti d'importo. Al Direttore Centrale Entrate, titolare della funzione di monitoraggio e verifica della puntuale ed uniforme applicazione della normativa in materia di rateazione dei debiti contributivi da parte delle strutture territoriali finalizzata all’individuazione delle eventuali azioni correttive
, compete il potere di:
– decidere le domande di rateazione nel limite di 24 rate per i crediti di importo superiore a euro 1.000.000,00; – esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate nell’ambito degli importi di competenza. Le sopra specificate competenze si estendono anche al potere di decisione delle richieste di riduzione delle sanzioni civili.

DATA DI PUBBLICAZIONE

15.07.2013

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