INPS: requisiti d’accesso per l’indennità giornaliera di malattia

Indennità di malattia

Ambito di applicazione: i destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
La tutela economica è prevista, con riferimento ai lavoratori libero professionisti, per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012 mentre per i lavoratori parasubordinati (con committente o associante) – come individuati dal citato interpello – per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi. Certificazione di malattia:
per il riconoscimento dell’evento morboso è necessario che sia stato trasmesso all’Istituto un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.
Eventi esclusi: La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. Diversamente, in caso di eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi 3 giorni. Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa, in via telematica, all’Istituto idonea certificazione di malattia.
Requisiti contributivi e reddituali:
presupposto per il diritto alla prestazione dell’indennità di malattia è la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato. E’ indispensabile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, che risultino accreditati contributi, nella suddetta gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia. Per il 2013 l’aliquota contributiva (comprensiva della quota dello 0,72%), dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al
27,72% (circolare n. 27 del 12 febbraio 2013).
Per quanto concerne il requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, valido per lo stesso anno. Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia corrisponde a euro
67.304,30
.
Controllo di accertamento medico legale
: anche per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, l’Istituto può legittimamente effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine di poter verificare la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. Pertanto, per consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, tali lavoratori sono tenuti a rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e a porre la massima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi.
Durata e misura della prestazione di malattia: l'art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 dispone che
“l’evento di malattia è indennizzato, ai sensi della normativa citata, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro
e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare”.
Per la durata complessiva del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il medesimo periodo considerato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia. Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni (circolare n. 76 del 16 aprile 2007). L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, purché non sia stata irrogata una sanzione (ad esempio a seguito di eventuale assenza a visita medica di controllo domiciliare), comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare. Modello di dichiarazione: Il lavoratore che intende richiedere il riconoscimento della prestazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale dichiarazione deve essere presentata in modalità telematica.
Contenzioso: Gli eventuali ricorsi inerenti alla prestazione in oggetto debbono essere presentati, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, in modalità telematica secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011.
Indennità per congedo parentale
Ambito di applicazione: E’ stato esteso il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, ivi compresi i genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all’indennità di maternità. Il diritto decorre, per i lavoratori libero professionisti,dal 1° gennaio 2012. Pertanto, attesa la fruibilità del beneficio entro il primo anno di vita del bambino, lo stesso deve essere riconosciuto anche per gli eventi di nascita e gli ingressi in famiglia verificatisi anteriormente alla predetta data e relativamente ai quali non sia ancora trascorso il suddetto limite temporale di un anno. Per i lavoratori ‘parasubordinati’ con committente o associante la tutela è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi della stessa. Requisiti contributivi: La prestazione è riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo al congedo di maternità, e cioè delle lavoratrici/lavoratori in favore delle quali risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l’aliquota contributiva piena (attualmente pari al 27,72%) di cui alle vigenti disposizioni normative
Requisiti oggettivi per l’erogazione della prestazione: Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per congedo parentale è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Durata e misura della prestazione: Il trattamento economico per congedo parentale, come sopra specificato, spetta limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita (o ingresso in famiglia) del bambino e dà titolo a un’indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità. Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto – o adozione/affidamento – plurimi, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori, in relazione all’età (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia), come enunciato al punto 2, nella citata circolare n. 137 del 2007. I periodi per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del citato d.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. della maternità/paternità).
Domanda: I soggetti che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione devono presentare apposita domanda contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale domanda deve essere presentata in modalità telematica.
Contenzioso:
Analogamente a quanto previsto per la prestazione di malattia, gli eventuali ricorsi inerenti al congedo parentale richiesto dai lavoratori iscritti alla Gestione separata devono essere presentati in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

15.05.2013

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