INPS: TUR allo 0,15%

Interesse di dilazione e di differimento Per effetto della riduzione del TUR allo 0,15%, la nuova misura del tasso è pari al
6,15%, che va applicato nel caso di:

regolarizzazione rateale dei
debiti contributivi e
relative sanzioni civili, in riferimento ai piani di ammortamento emessi a decorrere
dall’11 giugno 2014;

autorizzazione al
differimento del
termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di
maggio 2014.
Sanzioni A seguito della diminuzione del TUR, i nuovi tassi applicabili nel caso di sanzioni civili connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva sono di seguito riportati: 1) Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. (Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a)) TUR maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, il tasso risulta pari al 5,65% annuo; 2) In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate
. (Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo)
.
La sanzione è pari al 30% del debito; 3) Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ed entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa. (Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo). TUR maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, il tasso risulta pari al 5,65% annuo; 4) Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. (Legge n. 388/2000, art. 116, comma 10). TUR maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, il tasso risulta pari al 5,65% annuo. Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali Con la Deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, l’INPS ha stabilito che nel caso di procedure concorsual
i, qualora ricorrano gli estremi per l’applicazione delle sanzioni civili, trovano applicazione le sanzioni ridotte, nei limiti previsti dalla stessa deliberazione.
Nel particolare, la deliberazione stabilisce che:
…qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.”
Di conseguenza, alla luce della riduzione del TUR, i nuovi tassi da applicare nel caso di sanzioni ridotte sono pari al: – 1,00% in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi; – 2,15% in caso di evasione
connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
L’INPS ricorda, infine, che la riduzione delle sanzioni è subordinata all’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza solo nel momento in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale e durante il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali (art. 55, Regio Decreto n. 267/1942).

DATA DI PUBBLICAZIONE

15.06.2014

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