INPS: voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting e contributo per asili nido

La citata legge, in particolare, ha introdotto – all’art. 4, comma 24, lettera b) – in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto di tali servizi – entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 – sono stati definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2012 . Il decreto ha previsto che, per l’accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all’INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella circolare sopra menzionata. Si riportano, di seguito, i punti principali della circolare Inps. Ambito di applicazione: Al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo i criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda. Con riferimento alla Gestione separata, si precisa che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena. Non sono, invece, ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250). La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. Sono escluse dal beneficio: 1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; 2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Misura e durata del beneficio L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
Modalità di erogazione del beneficio
Il beneficio consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting ovvero per il pagamento di strutture eroganti servizi per l’infanzia.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Diversamente il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. La prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma – presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher. La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010. I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo. Accesso al contributo da parte delle lavoratrici Per accedere al contributo le lavoratrici dovranno presentare domanda telematica all’Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria sopra indicata, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio. La graduatoria sarà redatta tenendo conto dell’ISEE.

DATA DI PUBBLICAZIONE

02.04.2013

CONDIVIDI LA NOTIZIA